20 Novembre 2023
Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva
Il provvedimento, firmato oggi, 20 novembre 2023, rientra tra le previsioni del decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre scorso, di recepimento della direttiva (Ue) n. 2020/284, che ha delegato al direttore delle Entrate Ruffini la definizione delle modalità e dei termini della comunicazione che i Prestatori di servizi di pagamento (Psp) operanti in Italia dovranno inviare all’Amministrazione finanziaria a partire dal 1° gennaio 2024.
Le informazioni veicolate dai Psp, relative ai pagamenti transfrontalieri e ai soggetti beneficiari, saranno destinate al Cesop, il sistema elettronico centrale europeo di informazioni sui pagamenti che consentirà agli esperti di frodi Iva degli Stati membri (funzionari Eurofisc) di operare incroci tra soggetti pagatori, pagamenti e soggetti beneficiari dei pagamenti, al fine di intercettare comportamenti irregolari nell’assolvimento degli obblighi Iva.
Il provvedimento si inserisce nel contesto delle misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa a livello europeo che comprendono la direttiva n. 2020/284, il Regolamento n. 904/2010 e il Regolamento n. 2020/283, tutte misure tese a realizzare uno strumento di contrasto alle frodi Iva nel settore dell’e-commerce.
Alcune di queste misure saranno già operanti nel nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2024.
In particolare, il Regolamento n. 283/2020, integrando nel precedente Regolamento del 2010 i princìpi sanciti dalle direttive nel frattempo intervenute, dispone l’istituzione, a cura della Commissione europea del “[…] sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP […]) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA […]”, e prevede che ogni Stato membro raccolga e trasmetta al Cesop le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti come definiti dalla direttiva .
Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità e le specifiche tecniche secondo cui l’Agenzia delle entrate procede al successivo inoltro al Cesop delle informazioni raccolte con la comunicazione nazionale.
La direttiva fornisce le indicazioni finalizzate alla qualità delle informazioni e alla loro raccolta, muovendo dalla considerazione che la maggioranza delle transazioni nell’e-commerce effettuate dai consumatori residenti nel territorio dell’Ue sono gestite da Psp, che dunque detengono dati che permettono di identificare il rapporto finanziario (conto o carta) su cui confluiscono i proventi, oltre, naturalmente, alla titolarità del rapporto.
La direttiva, pertanto, richiede agli Stati membri che impongano ai Psp di conservare dati e documenti dettagliati relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile, ai beneficiari e ai pagamenti, limitatamente ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri.
Questo permetterà alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di accedere alle informazioni dei beneficiari (fiscalmente residenti) dei pagamenti disposti in qualsiasi altro Stato dell’Ue e di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel loro territorio.
Al fine di tradurre in ambito nazionale le già menzionate misure di rafforzamento in conformità con la direttiva, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2023 il decreto legislativo 18 ottobre 2023, volto a definire l’ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di conservazione e di successiva trasmissione dei dati suddetti all’Agenzia delle entrate.
Trattandosi di disposizioni che interessano il settore del commercio online, il decreto di recepimento interviene nel corpo del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), inserendo un nuovo Titolo II-bis, che reca gli articoli da 40-bis a 40-sexies.
Col decreto n. 153/2023 sono, inoltre, fornite le definizioni necessarie alla comprensione del contesto a cui sono riferite le informazioni da acquisire, si guardi, in particolare, alle definizioni di “servizio di pagamento”, di “pagatore”, di pagamento “transfrontaliero”, di “beneficiario”, di “Stato membro di origine”, di “Stato membro ospitante”, di “Iban” e di “Bic”, per le quali si richiamano le nozioni consolidate per il mercato finanziario interno, già introdotte dai decreti di recepimento della prima e seconda direttiva in materia di servizi di pagamento (Psd e Psd2) e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia .
La norma di recepimento, dunque, opera il necessario raccordo tra le regole previste dalla direttiva per la rilevazione, la conservazione e la comunicazione dei dati alle autorità nazionali, e le regole previste dal Regolamento per la successiva veicolazione dei dati al Cesop.
Per quanto attiene alla comunicazione nazionale, il decreto rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche di trasmissione.
Il provvedimento firmato oggi interviene, pertanto, nella fase immediatamente successiva alla raccolta di informazioni, disponendo con quali modalità ed entro quali termini deve essere effettuata la comunicazione da parte dei Psp operanti in Italia.
Con tale atto si forniscono, dunque, strumenti e indicazioni, in merito, in particolare, alle specifiche tecniche da utilizzare per la veicolazione dei dati e alle modalità di accreditamento al Sid di tutti quei Psp che, non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, erogano i loro servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Altro contenuto rilevante del documento odierno è quello relativo alla fase del rilascio dei messaggi di diagnostica sulla correttezza dei file inviati. Successivamente alla ricezione nei sistemi nazionali delle comunicazioni, infatti, queste sono inoltrate ai sistemi della Commissione europea che attua ulteriori controlli. Il provvedimento ribadisce che, come peraltro previsto dal Regolamento n. 283/2020, l’obbligo trasmissivo in capo ai Psp si considera adempiuto solo seguito di ricezione di esito positivo della diagnostica del sistema europeo.
Le disposizioni degli ultimi punti del provvedimento riguardano la conservazione e la consultazione dei dati raccolti che vanno al Cesop.
Con riferimento alla consultazione, si specifica che l’accesso ai dati raccolti è autorizzato esclusivamente nell’ambito dell’attività di esecuzione di controlli fiscali e soltanto ai funzionari di collegamento Eurofisc che dispongano di un’identificazione personale dell’utente per il Cesop.
Per quanto riguarda la conservazione, l’Agenzia procederà in conformità con l’articolo5 par.1, lettera e) del Gdpr conservando i dati non oltre al tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e del successivo eventuale contenzioso.
Con la pubblicazione del provvedimento odierno si finalizza l’introduzione delle misure antifrode elaborate dal legislatore europeo. L’appuntamento è al 30 aprile dell’anno prossimo, momento in cui capiremo in che termini e con quale livello di qualità delle informazioni i Psp consentiranno all’Agenzia delle entrate di contribuire a comporre la base dati del Cesop.
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