Normativa e prassi

16 Novembre 2023

“Bonus vista”: fissati modi e tempi per comunicare i rimborsi diretti

Con il provvedimento del 15 novembre 2023, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità e i termini che il ministero della Salute dovrà osservare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2021 allo scorso 4 maggio, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Per comprendere di cosa si tratta è necessario fare un passo indietro, al Bilancio 2021 (articolo 1, commi 437– 439, legge n. 178/2020), con il quale è stato istituito il “bonus vista”, regolato, poi, dal decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 21 ottobre 2022.
Tale provvedimento legislativo ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.
In particolare, all’articolo 6, ha stabilito, che per l’acquisto dei richiamati beni, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta. E all’articolo 7, che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti siano in seguito comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Successivamente, la piattaforma è stata resa disponibile il 20 aprile 2023 per gli esercenti e il 5 maggio 2023 per i beneficiari.

Detto ciò, per consentire la predisposizione della precompilata, il ministero della Salute, detentore dei dati dei rimborsi effettuati nel detto arco di tempo, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2024, i codici fiscali:

• del richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”
• del beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso
• dell’intestatario dell’Iban su cui viene accreditato il rimborso.
E, inoltre:
b) l’importo del rimborso erogato
c) l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

Dati, che comunque sono conservati nei sistemi informativi gestiti da Sogei, che opera anche in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato (articolo 11, comma 2, del Dm 21 ottobre 2022).

Con l’approvazione del Garante della privacy, le informazioni raccolte saranno memorizzate dall’Anagrafe tributaria e custodite, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellate.

“Bonus vista”: fissati modi e tempi per comunicare i rimborsi diretti

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