Normativa e prassi

13 Novembre 2023

Bonus turismo, non compensabile con un debito Iva inesistente

Una società, che intende effettuare presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori di miglioramento energetico e fruire, quindi, del credito d’imposta riconosciuto al settore turistico e che, secondo quanto dalla stessa rappresentato, avrà difficoltà ad utilizzare il bonus in compensazione entro il termine fissato al 31 dicembre 2025, non potrà rimediare alla propria incapienza versando l’Iva non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025 e chiedendo successivamente il rimborso della stessa. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 460 del 13 novembre 2023.

Il bonus in esame, ricorda l’Agenzia, è stato introdotto dal decreto sull’attuazione del Pnrr (articolo 1, commi 1 e 2, del Dl n. 152/2021) che ha previsto degli aiuti a favore del settore turistico, sotto forma di credito d’imposta o di contributo a fondo perduto, per le spese destinate all’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione. 

Quanto alle modalità applicative, l’avviso del ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

In caso di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro tale data, il contribuente perde la possibilità di fruire dell’agevolazione.

La società istante, secondo l’Agenzia, non potrà aggirare la propria incapienza tramite un debito Iva inesistente, in quanto tale espediente avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale un’eccedenza a credito Iva con cui presentare istanza di rimborso. Inserendo artificiosamente un debito Iva non sussistente, il contribuente non fa altro che eludere i limiti di utilizzo del bonus in questione, che passa in maniera arbitraria da agevolazione a eccedenza Iva.

Di conseguenza, chiarisce l’Agenzia, se la società vorrà utilizzare il credito d’imposta in esame dovrà rispettare i termini fissati al 31 dicembre 2025.

Bonus turismo, non compensabile con un debito Iva inesistente

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