Normativa e prassi

13 Novembre 2023

Monitoraggio fiscale: nuovi chiarimenti per le imprese di assicurazione estere

Con la risoluzione n. 62/E di oggi, 13 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167/1990, le imprese di assicurazione. In particolare, l’Agenzia chiarisce che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps), che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi è riconosciuto se nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano. Inoltre, l’Amministrazione chiarisce che in caso di trasferimento transfrontaliero in presenza di più intermediari, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esonera dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

Rispondendo a un’istanza di interpello presentata da una Associazione, le Entrate precisano l’ambito applicativo degli obblighi di monitoraggio fiscale nel caso di compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps) che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi applicando l’imposta sostitutiva disciplinata dall’articolo 26-ter, comma 3, del Dpr n. 600/1973.
In pratica, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale è riconosciuto a questi soggetti se nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata e in uscita rispetto al circuito bancario e finanziario italiano.
In sostanza, se l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avviene su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei redditi è esonerata dalla rilevazione (articolo 1 Dl n. 167/1990), del trasferimento relativo alle dette somme.
Diversamente, se l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, anche se i redditi di capitale sono assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione, nell’ottica di tutela dell’attività di controllo.
Del resto, ricorda l’Agenzia, le imprese di assicurazioni estere sono tenute a rilevare, in ogni caso, i trasferimenti verso l’estero, indipendentemente dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente rilevanti.

L’ambito soggettivo della normativa antiriciclaggio
Nella risoluzione di oggi, l’Agenzia ha confermato il contenuto della risposta n. 463 del 21 settembre 2022 (vedi articolo Monitoraggio fiscale: obbligo per gli stabiliti senza succursale), ribadendo che anche le imprese di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea – in quanto intermediari bancari e finanziari “stabiliti senza succursale” – sono soggette agli obblighi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio.

Infatti, nella nozione di ”imprese stabilite senza succursale” rientrano quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano (appartenenti ad una delle categorie individuate dagli articoli 109, 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private).
Rientrano inoltre nella categoria degli ”intermediari senza succursale” gli intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro Ue o See che distribuiscono sul territorio italiano prodotti assicurativi tramite gli intermediari assicurativi individuati dall’articolo 109 dello stesso Codice delle assicurazioni private. Restano escluse dagli obblighi in discussione, invece, le imprese che vendono i propri prodotti vita in regime di libera prestazione di servizi ad un cliente che sottoscrive un contratto assicurativo presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro e i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi fuori dal territorio italiano tramite intermediari autorizzati ad operare in Paesi terzi.

Quali dati comunicare
Gli obblighi di segnalazione riguardano i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. Le segnalazioni devono essere trasmesse inoltre per i trasferimenti, effettuati anche in valuta virtuale o in cripto attività, di importo pari o superiore a 5mila euro, ed è limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
 
Le regole in caso di più intermediari coinvolti
Nel documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia chiarisce anche come comportarsi in caso di trasferimento transfrontaliero in presenza di più intermediari. In generale, in applicazione della normativa antiriciclaggio ciascun intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle operazioni di cui si discute, in funzione del rapporto con il proprio cliente nei casi in cui il trasferimento transfrontaliero riguardi una persona fisica, un ente non commerciale o una società semplice, a prescindere dall’eventuale intervento di altri intermediari nella medesima operazione di trasferimento da o verso l’estero. Nel caso trattato dalla risoluzione n. 62/E, anche sulla base di precedente prassi in materia, l’Agenzia precisa che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento è sufficiente ad esonerare dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

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