6 Novembre 2023
Prestatori di servizi di pagamento, dal 2024 nuove regole anti-evasione
Approda in Gazzetta Ufficiale, la n. 257 di venerdì 3 novembre 2023, il Dlgs n. 153/2023 che dà attuazione alle misure contenute nella direttiva Ue n. 284/2020 sui nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento. A partire dal 1° gennaio 2024 tutti gli organismi individuati nell’articolo 1, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 11/2010, fra cui istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, banche e intermediari finanziari, sono tenuti a conservare i dati sugli acquisti transfrontalieri relativi a ciascun trimestre e a trasmetterli all’Agenzia.
Le misure hanno finalità anti-evasiva: in sintesi, puntano a contrastare le frodi Iva messe a punto nelle vendite transfrontaliere di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri, spesso facilitate dal commercio elettronico.
L’obbligo si applica soltanto se nel trimestre il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Se sia i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sia quelli del beneficiario sono localizzati nell’Ue in base a quanto risulta dal BIC o da altri identificativi, l’obbligo vale solo per i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In questi casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre.
L’Agenzia delle entrate, a sua volta, provvederà a inserire le informazioni nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop) che consente l’incrocio dei dati al fine di contrastare le frodi Iva.
Di conseguenza, è aggiornato il decreto Iva, che ha accolto il Titolo II-bis con le nuove misure contenute negli articoli da 40-bis a 40-sexies. L’articolo 40-ter precisa che “Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo”.
I servizi di pagamento che interessano le nuove disposizioni sono tutti i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di eseguire le relative operazioni, come prelievi, trasferimenti di fondi, addebiti, bonifici ecc (articolo 1, comma 2, lettera h-septies del Dlgs n. 385/1993).
Le informazioni da conservare sono tutti i dati che identificano in modo sicuro il prestatore dei servizi di pagamento, fra cui il BIC, la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento, il numero Iva o il codice fiscale nazionale dello stesso beneficiario, l’Iban, i dettagli del pagamento (articolo 40-sexies).
La documentazione con i relativi dati deve essere conservata per tre anni.
La violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione saranno punite con le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 9, comma 1 e dall’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 471/1997.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.