22 Settembre 2023
Compensazione o rateazione dei bonus, definite le modalità di annullamento
A partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi tracciabili. Sarà possibile inoltre annullare la ripartizione in dieci rate dei crediti residui, inviando all’Agenzia, tramite Pec, il l’apposito modello approvato oggi. Successivamente anche tale operazione potrà essere effettuata attraverso una specifica funzionalità da attivare nella medesima Piattaforma. Le novità nel provvedimento del 22 settembre 2023, siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Il provvedimento nel dettaglio prevede la possibilità, per il titolare dei crediti, di annullare la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, le cui modalità sono state definite dal provvedimento del 18 aprile 2023.
Ricordiamo che il provvedimento del 18 aprile 2023 ha definito le modalità per compensare in dieci rate annuali i bonus edilizi derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, prevedendo l’invio delle domande di ripartizione (spalmacrediti) tramite la “Piattaforma cessione crediti” (vedi articolo “Crediti da bonus edilizi residui, quote diluite in 10 rate annuali”).
L’annullamento sarà possibile tramite un servizio web dell’Agenzia disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, di prossima attivazione. Nelle more i contribuenti dovranno utilizzare l’apposito modello allegato al provvedimento odierno, modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it . L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
L’accoglimento della richiesta di annullamento prevede la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione. È previsto inoltre il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
Inoltre, il provvedimento del 3 febbraio 2022 aveva stabilito l’obbligo di comunicare, tramite la stessa “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione (vedi articolo “Detrazioni per interventi edilizi, rimodulato l’esercizio delle opzioni”).
Anche in relazione all’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili il provvedimento odierno prevede la possibilità di annullamento della richiesta: a partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile, sulla Piattaforma, la funzione per richiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
L’accoglimento dell’annullamento comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
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