Attualità

21 Settembre 2023

Spese sanitarie I semestre 2023, invio dati entro il 2 ottobre

Operatori e strutture sanitarie hanno tempo fino al 2 ottobre, visto che la scadenza ordinaria del 30 settembre coincide con un sabato, per trasmettere al Sistema tessera sanitaria, esclusivamente per via telematica, registrandosi nell’ambiente dedicato nel sito del Mef  sistemats1.sanita.finanze.it/portale, i dati delle spese sanitarie sostenute dai loro pazienti o clienti nel primo semestre 2023, così come risultano dai documenti fiscali rilasciati. Saranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa ai redditi 2023.

Sono chiamati all’adempimento le strutture sanitarie accreditate al Servizio sanitario nazionale, le strutture appartenenti alla Sanità militare, le farmacie e le parafarmacie, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i professionisti sanitari, come psicologi, veterinari o infermieri, e gli iscritti ai nuovi albi previsti dal decreto ministeriale del 13 marzo 2018, come i logopedisti e i tecnici sanitari di laboratorio, e tanti altri. Negli anni, infatti, la platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati in questione al Sts è stato man mano ampliato in modo da rendere sempre più completa la dichiarazione precompilata a disposizione dei contribuenti.
Ultimi arrivati, con il decreto Mef del 22 maggio 2023, gli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito albo (vedi articolo “Spese sanitare in precompilata: ampliato il parterre dei mittenti”).

Il decreto Mef 27 dicembre 2022 ha ridisegnato il calendario per la trasmissione dei dati, fissando all’articolo 2 le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
  • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, dal prossimo anno entrerà a regime il calendario ordinario che prevede la trasmissione dei dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Ricordiamo, infine, che il contribuente può opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata sia al momento dell’emissione del documento fiscale comunicando il suo rifiuto (o, nel caso di scontrino parlante, non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria) sia successivamente: in particolare, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, inviando una comunicazione all’Agenzia delle entrate dal 1° ottobre dell’anno di riferimento fino al 31 gennaio dell’anno successivo (salvo proroghe) oppure al Sistema tessera sanitaria dal 9 febbraio all’8 marzo in relazione ad ogni singola voce di spesa.
La scelta, comunque, può non essere definitiva, la spesa può essere infatti inserita nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

Spese sanitarie I semestre 2023, invio dati entro il 2 ottobre

Ultimi articoli

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

torna all'inizio del contenuto