Attualità

21 Settembre 2023

Spese sanitarie I semestre 2023, invio dati entro il 2 ottobre

Operatori e strutture sanitarie hanno tempo fino al 2 ottobre, visto che la scadenza ordinaria del 30 settembre coincide con un sabato, per trasmettere al Sistema tessera sanitaria, esclusivamente per via telematica, registrandosi nell’ambiente dedicato nel sito del Mef  sistemats1.sanita.finanze.it/portale, i dati delle spese sanitarie sostenute dai loro pazienti o clienti nel primo semestre 2023, così come risultano dai documenti fiscali rilasciati. Saranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa ai redditi 2023.

Sono chiamati all’adempimento le strutture sanitarie accreditate al Servizio sanitario nazionale, le strutture appartenenti alla Sanità militare, le farmacie e le parafarmacie, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i professionisti sanitari, come psicologi, veterinari o infermieri, e gli iscritti ai nuovi albi previsti dal decreto ministeriale del 13 marzo 2018, come i logopedisti e i tecnici sanitari di laboratorio, e tanti altri. Negli anni, infatti, la platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati in questione al Sts è stato man mano ampliato in modo da rendere sempre più completa la dichiarazione precompilata a disposizione dei contribuenti.
Ultimi arrivati, con il decreto Mef del 22 maggio 2023, gli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito albo (vedi articolo “Spese sanitare in precompilata: ampliato il parterre dei mittenti”).

Il decreto Mef 27 dicembre 2022 ha ridisegnato il calendario per la trasmissione dei dati, fissando all’articolo 2 le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
  • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, dal prossimo anno entrerà a regime il calendario ordinario che prevede la trasmissione dei dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Ricordiamo, infine, che il contribuente può opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata sia al momento dell’emissione del documento fiscale comunicando il suo rifiuto (o, nel caso di scontrino parlante, non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria) sia successivamente: in particolare, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, inviando una comunicazione all’Agenzia delle entrate dal 1° ottobre dell’anno di riferimento fino al 31 gennaio dell’anno successivo (salvo proroghe) oppure al Sistema tessera sanitaria dal 9 febbraio all’8 marzo in relazione ad ogni singola voce di spesa.
La scelta, comunque, può non essere definitiva, la spesa può essere infatti inserita nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

Spese sanitarie I semestre 2023, invio dati entro il 2 ottobre

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto