18 Settembre 2023
Agevolazioni Irap decreto “Rilancio”, i codici tributo per versare il dovuto
Istituiti, con la risoluzione n. 52/E di oggi, 18 settembre 2023, i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute a seguito di controllo sostanziale sulle agevolazioni Irap stabilite dall’articolo 24 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”)
In particolare, la disposizione ha previsto l’esonero del versamento del saldo Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo di imposta, quello della prima rata dell’acconto Irap relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
I codici tributo istituiti oggi vanno utilizzati per versare le somme dovute in conseguenza dell’attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista per l’omesso versamento (articolo 13, comma 1 Dlgs n. 471/1997). I codici tributo sono i seguenti:
- “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”
- “5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
Come di consueto, la risoluzione fornisce le indicazioni per la compilazione del modello F24.
I neonati codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
nel campo “tipo”, la lettera “R”
nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione
nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”:
o il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del saldo IRAP, per i codici tributo “5063” e “5064”
o il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, per i codici tributo “5065” e “5066”
nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.
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