Attualità

7 Settembre 2023

Bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022, cessioni entro il 20 settembre

Scadenze in arrivo per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Mercoledì 20 settembre scade il termine per comunicare alle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022. Cerchietto rosso anche sulla data del 30 settembre: oltre tale termine non può essere effettuata la “remissione in bonis” che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24 (vedi articolo “Comunicazione bonus “caro energia”, salva con la remissione in bonis”).

Cessione del credito entro il 20 settembre
La cessione del bonus, alternativa alla fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni:

  • deve avvenire solo “per intero” nei confronti di altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”
  • la cessione prevede per le imprese beneficiarie la richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno accesso al credito
  • il bonus ceduto deve essere utilizzato con le stesse modalità previste per il cedente, cioè in compensazione tramite F24.

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento 27 giugno 2023. Se invece non è richiesto il visto di conformità, l’invio è a carico del beneficiario del credito (cedente) che si può avvalere anche di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Remissione in bonis entro il 30 settembre
Per regolarizzare la mancata comunicazione all’Agenzia, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis. Il ricorso all’istituto che dà al contribuente in buona fede una seconda chance per accedere ai benefici fiscali è possibile fino al 30 settembre 2023 a patto che:
la violazione non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza

  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023
  • sia versata la sanzione minima di 250 euro con modello F24.

Nel dettaglio i contribuenti che non hanno trasmesso la comunicazione dei crediti d’imposta entro la scadenza del 16 marzo 2023 possono farlo entro fine settembre, previo versamento della sanzione tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”, accedendo all’apposita sezione sul sito delle Entrate.

Bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022, cessioni entro il 20 settembre

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