31 Agosto 2023
Bonus librerie anno 2022, le richieste dall’11 settembre
È arrivato il momento di pensare al tax credit librerie per l’anno 2022. Le domande, informa un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore del ministero della Cultura, possono essere presentate dalle ore 9 dell’11 settembre e fino alle 12 del 31 ottobre 2023, esclusivamente attraverso l’apposito portale, previa registrazione. Chi ha effettuato l’accesso nello scorso anno deve in ogni caso rinnovare l’abilitazione.
Primi destinatari, i piccoli librai
L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) è destinata agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei piccoli librai. Il bonus, infatti, arriva fino a 20mila euro per le librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali, mentre per gli altri il limite massimo è di 10mila euro.
Contributo rapportato ai tributi locali
Il credito d’imposta, prevede la norma, è parametrato, per ogni punto vendita, alle spese sostenute per i locali in cui l’attività agevolata è svolta, a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, locazione (al netto dell’Iva), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Come ricordato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, va considerato che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le regole per l’assegnazione del credito massimo sono definite nell’allegato al decreto interministeriale 23 aprile 2018 attuativo della misura, in particolare: nella Tabella 1 è indicato il massimale per ogni voce di spesa, nella Tabella 2 la percentuale valida per quantificare il credito d’imposta teorico spettante in relazione alle voci di costo utilizzate.
Tra i requisiti, la sede in Italia e la vendita di libri come attività primaria
Presupposti di accesso al beneficio sono:
- sede legale nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata
- classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda
- avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Il bonus viaggia con l’F24
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “6894”).
Il contributo ricevuto deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.
La direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore ricorda che anche quest’anno il richiedente deve specificare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Per avere istruzioni dettagliate, sul sito della Dg è disponibile la guida alla compilazione della domanda. La pubblicazione, tuttavia, precisa l’avviso online, è a solo scopo esemplificativo e potrebbe differire lievemente, nella forma grafica e in alcune denominazioni rispetto alla domanda attualmente in rete.
Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail alla casella di posta elettronica taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.