Normativa e prassi

25 Agosto 2023

Recupero Iva sui lavori del Comune, legittimato dall’attività commerciale

Un Comune che ha effettuato dei lavori su un locale balneare, parte del quale sarà dato in concessione per attività commerciale, potrà esercitare il diritto alla detrazione per il recupero dell’Iva assolta sulla ristrutturazione solo a partire dalla stipula del contratto di concessione e non per tutte le annualità che hanno interessato la ristrutturazione. È la sintesi del chiarimento fornito con la risposta n. 419/2023 dell’Agenzia delle entrate.

Il Comune istante, nel dettaglio, ha effettuato nel triennio 2020, 2021 e 2022 la ristrutturazione di una storica struttura balneare. Al termine dei lavori, previsto per il 2023, una parte del locale rimarrà a disposizione dello stesso Comune per iniziative culturali e una parte sarà affidata a un gestore tramite concessione. Quest’ultimo potrà utilizzarlo anche per finalità commerciali, pertanto dovrà versare l’Iva sui canoni da corrispondere al Comune. Considerato il notevole investimento realizzato, l’istante chiede se può rettificare le precedenti dichiarazioni annuali Iva presentando delle “integrative”, al fine di poter detrarre l’imposta relativa all’attività commerciale.

L’Agenzia fornisce un dettagliato quadro normativo sulla disciplina della detrazione dell’Iva. In particolare, per gli enti non commerciali, (tra i quali sono compresi anche i Comuni) è riconosciuta la detrazione dell’Iva su acquisti e importazioni realizzati nell’esercizio di attività commerciali (articolo 19-ter). La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale. Per quanto riguarda la variazione della detrazione, punto centrale dell’interpello, l’Agenzia ricorda che in base all’articolo 19-bis 2, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.
L’Agenzia evidenzia che nel caso in esame il locale è senz’altro un bene strumentale all’attività commerciale, tuttavia risulta parzialmente destinato a tale attività solo a partire dalla stipula dell’atto con cui il concessionario acquisisce la gestione del locale e i servizi da realizzare. Di conseguenza solo da quel momento l’ente locale pagherà i canoni al Comune e questo potrà esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.
Per le annualità dal 2020 al 2022, invece, l’istante non ha maturato il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale, in quanto i lavori sono stati eseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale e, quindi, fuori dall’esercizio dell’impresa.
Con riferimento ai detti periodi d’imposta, dunque, non si configura alcun errore od omissione emendabile tramite l’istituto della dichiarazione integrativa, considerato che l’istante non ha svolto alcuna attività commerciale che legittimerebbe il diritto alla detrazione.

Recupero Iva sui lavori del Comune, legittimato dall’attività commerciale

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