Analisi e commenti

25 Agosto 2023

Adempimenti dei forfetari – 1 come entrare e rimanere nel regime

Il “forfetario” è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti d’accesso, previsti dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, e non incorrano in nessuna delle cause di esclusione, previste dal comma 57 dello stesso articolo 1. Si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

La legge di bilancio 2023 ha novellato la relativa disciplina (vedi articolo “Legge di bilancio 2: più facile diventare e rimanere forfetario”). È stata, infatti, innalzata la soglia di ricavi e compensi, che non deve essere superata nell’anno precedente per accedere al regime: da 65mila a 85mila euro. Anche il nuovo limite deve essere ragguagliato all’anno, nel caso di attività iniziata in corso del precedente periodo d’imposta. Qualora sia superata tale soglia, ma non quella di 100mila euro, si fuoriesce dal regime nell’anno successivo. Al contrario, ed è questa un’altra novità, qualora i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso anno. In tal caso è dovuta l’Iva, a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap. Alcuni fra i principali vantaggi sono l’aliquota del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta, nel caso si inizi una nuova attività) e l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dalla presentazione della dichiarazione Iva.
 
Detto ciò, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione gratuitamente una serie di strumenti e servizi, il cui utilizzo consente ai contribuenti, anche in regime forfetario, di poter assolvere gli adempimenti fiscali in autonomia e in via telematica.
In generale, per un soggetto che non è tenuto all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea), è possibile aprire la partita Iva mediante la presentazione telematica del modello AA9/12. Questo deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di inizio attività, utilizzando il software di compilazione “Dichiarazione inizio attività imprese individuali e lavoratori autonomi”. Per eseguirlo è necessario utilizzare la Java virtual mchine. Nella compilazione del modello bisogna seguire quanto riportato nelle relative istruzioni. I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime forfetario, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Tale comunicazione, tuttavia, non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività, dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime, ma è punibile con una sanzione pecuniaria (cfr circolare n. 10/2016).
Al termine della compilazione si ottiene un file P7M (con estensione “inv”). Quest’ultimo può essere trasmesso tramite la funzione di invio diretto, raggiungibile nella propria area riservata, cui si accede con Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e credenziali dell’Agenzia delle entrate (qualora già possedute). Il percorso da seguire è: “Servizi > Trasmissioni telematiche > Invio documenti – Trasmissione file predisposti secondo le specifiche tecniche pubblicate (ad esempio dichiarazioni) > Invio diretto”. Le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono, infatti, essere presentate direttamente per via telematica dai contribuenti non obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese.

Una volta che è stata assegnata una partita Iva, è possibile procedere con la richiesta del codice Pin per accedere ai servizi di Fisconline. Il Pin sarà, pertanto, utile nella fase di invio telematico della dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche residenti in Italia devono fornire, compilando l’apposito modulo, alcuni dati personali ricavabili dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente. Quest’anno è necessario fornire i dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 per il periodo d’imposta 2021.
Questi dati possono essere desunti accedendo alla propria area riservata e seguendo il percorso: “Servizi > Consultazioni e ricerca > Cassetto fiscale > Cassetto Fiscale personale > Dichiarazioni Fiscali”. Una volta scelto il modello di riferimento, nelle “Annualità disponibili” si potrà selezionare quella di interesse.
 
Durante il passaggio di inserimento dei dati per la richiesta del Pin bisogna fare attenzione. Infatti, se i dati non coincidono con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate, la domanda di abilitazione non sarà accettata. In tal caso, è possibile ripetere l’operazione presentando una nuova domanda. Qualora, poi, effettuati tre tentativi, i dati indicati risultassero ancora non corretti, la domanda sarà definitivamente respinta e occorrerà recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenere il codice Pin.
Il sistema, effettuati i controlli di congruenza, quando i dati coincidono con quelli in possesso dell’Agenzia, fornirà subito la prima parte del Pin (cioè le prime 4 cifre). A fronte della domanda accettata dal sistema, il richiedente riceverà entro 15 giorni, presso il domicilio conosciuto dall’Agenzia, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice Pin (cioè le ultime 6 cifre) e la password di accesso.
Trascorsi 15 giorni dalla data di richiesta di registrazione senza aver ricevuto la comunicazione con la seconda parte del Pin e la password di primo accesso, l’interessato potrà recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per chiederne la ristampa. Per questa operazione non è prevista la possibilità di delegare un’altra persona.

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Adempimenti dei forfetari – 1 come entrare e rimanere nel regime

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