25 Luglio 2023
Le manifestazioni a premio – 4 la fiscalità dedicata al percettore
Se ad aggiudicarsi il premio è un operatore Iva, questi, nell’ambito dell’imposta, non deve far nulla perché si tratta di operazione fuori campo. Lo stesso vale, ai fini delle imposte dirette, per i premi percepiti da consumatori finali, e per quelli con valore inferiore a 25,82 euro. In quest’ultimo intervento vedremo che succede quando i premi rilevano quali redditi diversi.
Regime Iva
Il soggetto passivo Iva, percettore del premio, non è tenuto ad alcun obbligo di annotazione o registrazione dell’operazione, trattandosi di operazioni fuori campo Iva. Infatti, l’attribuzione del premio non costituisce cessione di bene o prestazione di servizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera m), del decreto Iva (Dpr n. 633/1972).
Regime delle imposte dirette
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 67 del Tuir, come già evidenziato in precedenza nell’ambito dell’obbligo di ritenuta per il soggetto erogante, i premi con valore inferiore a 25,82 euro e i premi percepiti da consumatori finali, se derivanti da operazioni a premio, non assumono rilevanza reddituale.
Invece, secondo il comma 1, lettera d), dell’articolo 67 del Tuir, i premi derivanti da concorsi a premio, rilevano quali redditi diversi, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, di lavoro dipendente o di attività d’impresa.
Quando rientrano in tale ipotesi, cioè costituiscono redditi diversi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera d), e 69, comma 1, del Tuir sono assoggettati a imposta:
a) secondo il criterio di cassa
b) per l’intero ammontare, in quanto non è ammessa alcuna deduzione.
Se percepiti nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo o dipendente sono, invece, attratti nella disciplina della relativa categoria reddituale e tassati come redditi in natura.
Per quanto riguarda le modalità di tassazione, come già evidenziato, l’attribuzione dei premi a seguito di manifestazioni (concorsi e operazioni) comporta, di regola, l’obbligo per il soggetto erogante di effettuazione della ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, e nessun obbligo dichiarativo è previsto in capo al percettore. Invece, per i premi rientranti in una categoria reddituale per la quale altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una ritenuta alla fonte, quest’ultima viene applicata secondo le disposizioni della categoria reddituale di appartenenza e pertanto il percettore sarà obbligato secondo le disposizioni che regolano la specifica tipologia di reddito attratta (ad esempio, per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973 e, pertanto, il lavoratore avrà l’obbligo dichiarativo e impositivo secondo le norme che regolano il lavoro dipendente).
Tabella di sintesi
| PERCETTORE DEL PREMIO | OPERAZIONI A PREMI | CONCORSI A PREMI |
| Consumatori finali | Nessuna | 25% |
| Rivenditori (Grossisti o dettaglianti) |
25% (superato il limite del 25,82 euro) |
25% |
| Dipendenti del promotore | Ritenuta in cumulo a lavoro dipendente con obbligo di rivalsa | Ritenuta in cumulo a lavoro dipendente con obbligo di rivalsa |
| Dipendenti di terzi | Nessuna | 25% |
| Agenti di Vendita | 20% del 50% del valore dei premi con obbligo di rivalsa (superato il limite del 25,82 euro) o 20% del 20% del valore dei premi se l’agente si avvale continuativamente del lavoro di terzi con obbligo di rivalsa (superato il limite del 25,82 euro) |
20% del 50% del valore dei premi con obbligo di rivalsa o 20% del 20% del valore dei premi se l’agente si avvale continuativamente del lavoro di terzi con obbligo di rivalsa |
fine
la prima puntata è stata pubblicata venerdì 14 luglio 2023
la seconda puntata è stata pubblicata martedì 18 luglio 2023
la terza puntata è stata pubblicata venerdì 21 luglio 2023
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