24 Luglio 2023
Acquisto casa con Iva detraibile: la destinazione supera il Catasto
La società con attività immobiliare, che acquista un fabbricato a destinazione abitativa adibito a casa–vacanze, con l’intenzione di continuare la tipologia di destinazione, affidando la gestione all’attuale compagine proprietaria in veste di outsourcer, può detrarre l’Iva assolta al momento dello scambio. L’immobile, in questo caso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto Iva, anche se catastalmente abitativo, può essere considerato strumentale.
Nel parere espresso con la risposta n. 392 del 24 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate afferma che, nonostante la norma non ammetta in detrazione l’Iva relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa (comma 1, lettera i), dell’articolo 19-bis1, Dpr n. 633/1972), per evitare indebite detrazioni di imposta, la deroga esiste.
In particolare, va ricercata nella risoluzione n. 18/2012, nella quale l’Amministrazione ha chiarito che quando “gli immobili abitativi – sono – utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitta camere, etc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’articolo 19bis1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Sulla stessa linea interpretativa si è consolidato, inoltre, anche l’orientamento della Cassazione, secondo cui la detrazione Iva “…postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all’impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa, con la precisazione che ”il nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi… non è quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma… si riassume in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo IVA” (cfr Cassazione, pronunce nn. 5987/1992, 9452/1997, 6785/2009 e 3458/2014).
Nel caso all’attenzione dell’Agenzia, la società afferma di voler continuare l’attività ricettizia, intrapresa dall’attuale compagine proprietaria, affidandone la gestione a quest’ultima, che si troverà di fatto a operare in veste di outsourcer. Ne consegue, che se la prospettata attività turistico-ricettiva è continuata dall’istante, anche se per il tramite di un outsourcer, le relative prestazioni sono soggette a Iva nella misura del 10% (n. 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto Iva). A cascata, l’imposta assolta dall’istante, al momento dell’acquisto dell’immobile, “risulta detraibile benché relativa a unità che sotto l’aspetto catastale si presentano come abitative” (cfr risoluzione n. 18/2012).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Se la permuta è con bene futuro, non c’è sconto sulla plusvalenza
Il regime fiscale agevolato richiede che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ma poiché non esistono ancora non possono essere iscritti in bilancio come tali In caso di permuta tra un bene presente, come un terreno edificabile, e un bene futuro, come dei posti auto da costruire, non si applica il regime agevolato previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir.
Normativa e prassi 3 Novembre 2025
Attività concertistica della Onlus, erogazioni ammesse all’art bonus
L’evoluzione delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali non pregiudica la fruizione dell’agevolazione per l’associazione con attività strutturata nel mondo dello spettacolo Possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività di un’associazione senza scopo di lucro dedita all’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n.
Normativa e prassi 3 Novembre 2025
Autonomi, contributi in conto impianti in linea con il criterio di competenza
Le erogazioni pubbliche ricevute dal professionista per l’acquisto di attrezzature non sono tassate per cassa come i compensi, ma seguono l’imputazione delle quote di ammortamento del bene agevolato Con la risposta n.
Normativa e prassi 3 Novembre 2025
Beneficio di inventario in corso, il minore ha già lo status di erede
Ai fini degli obblighi dichiarativi, non è richiesta la conclusione della procedura, essendo sufficiente che sia stata presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità Un figlio minorenne che dopo la morte della madre, avvenuta nel 2025, è stato autorizzato in qualità di erede dal competente tribunale dei minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario è fiscalmente obbligato a presentare nei termini di legge la dichiarazione per i redditi percepiti dal genitore nel 2024, anche se l’inventario non è ancora stato concluso.