21 Luglio 2023
Canone unico patrimoniale: dal Mef chiarimenti sul calcolo per gli spot
Con la risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023, il dipartimento delle Finanze del Mef risponde a tre domande relative alla determinazione del canone unico patrimoniale (Cup) in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. In sintesi, il Df precisa che strutture fisse, cornici, supporti di sostegno ed elementi decorativi, i quali non posseggono effetti pubblicitari, vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il canone (articolo 1, comma 816, legge di bilancio, n. 160/2019).
Il primo e il secondo quesito, infatti, riguardano la possibilità di escludere, dal calcolo del Cup, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario. Calcolo che, in base alla norma, deve essere effettuato sulla “…superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” (comma 825).
Ebbene, a parere del Dipartimento, nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, questi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il Cup. Considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del comma 819, lettera b, del Bilancio 2020, che come presupposto al pagamento del canone pone solo il messaggio pubblicitario.
Le stesse considerazioni, continua il Df, valgono anche, come detto, per il secondo quesito, il quale riguarda i casi in cui, per la diffusione di un messaggio pubblicitario, vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio.
A supporto del chiarimento, poi, richiama la giurisprudenza di legittimità, che in materia di imposta comunale sulla pubblicità, ha individuato un principio applicabile anche al Cup, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto deve essere quella “… dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (cfr Cassazione, pronunce nn. 7031/2002 e 8427/2017).
Con il terzo e ultimo quesito, invece, è stato chiesto, nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto, se il Cup vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale.
A tal proposito, il Dipartimento precisa che, nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti diversi, la superficie da assoggettare al Cup è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione (comma 825).
In tali ipotesi, il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, anche quando siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. Se ci sono più “titolari”, aggiunge il Df, il canone deve essere liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.
Nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo, scatta la solidarietà del “pubblicizzato”, il quale è sempre obbligato se la pubblicità è abusiva (comma 823).
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