13 Luglio 2023
Un codice tributo risorge, altri 25 vanno in soffitta
Con due distinte risoluzioni, la 42 e la 43, entrambe del 13 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate ripesca il codice tributo 1250, ancora utile per il completamento del recupero in compensazione dei crediti residui maturati sul versamento degli acconti d’imposta relativi ai trattamenti di fine rapporto, e, su richiesta dell’Inpgi, ne sopprime 25 dedicati ai contributi dei giornalisti al soppresso Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.
Risoluzione n. 42/2023
Il codice 1250 era stato cancellato di recente, con la risoluzione n. 18/2023, ma in seguito all’individuazione di alcune fattispecie residuali, l’Agenzia delle entrate ne ha disposto la riattivazione. Lo stesso, come detto, servirà a recuperare in compensazione, tramite F24, ciò che resta dei crediti maturati in relazione al versamento degli acconti d’imposta per i trattamenti di fine rapporto (articolo 3, commi 211 e seguenti, legge n. 662/1996).
Nel modello, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, va posizionato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
Risoluzione n. 43/2023
Dopo l’avvenuta cessazione della gestione, da parte dell’Inpgi, del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha chiesto la soppressione dei codici che consentivano di versare allo stesso Fondo i contributi previdenziali e assistenziali.
Istituiti in due round, per i modelli “F24 accise” ed “F24 enti pubblici” con le risoluzioni nn. 15/2006 e 74/2012, vanno in pensione:
• FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
• FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”
• F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
• F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi”
• F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
• F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
• FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
• FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
• FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”
• FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
• FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”
• FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
• FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
• FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
• FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
• FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”,
per l’F24 accise.
• FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
• FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”
• F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
• F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”
• F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
• F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
• FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
• FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
• FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,
per l’F24 enti pubblici.
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