13 Luglio 2023
Dipendente Bce fiscalmente italiano anche con residenza in Germania
Il funzionario italiano della Bce, con residenza in Germania al solo fine dello svolgimento delle proprie funzioni presso l’istituzione europea, intenzionato a trasferire in quel Paese anche il proprio centro di interessi vitali, conserva la residenza fiscale italiana fino a quando sarà dipendente della Bce. Il diritto convenzionale Ue prevale su quello interno. È la conclusione raggiunta dall’Agenzia nella risposta n. 388 del 13 luglio 2023.
Il dubbio dell’istante nasce proprio dal fatto che, avendo deciso di vivere in Germania anche per ragioni non esclusivamente riconducibili all’esercizio delle sue funzioni presso la Banca centrale europea, non capisce se potrà continuare a usufruire delle agevolazioni previste dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea accluso ai Trattati sull’Unione Ue e sul suo funzionamento, il cui articolo 13 prevede che, ”ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito…nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza nel territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione”.
Dopo aver riepilogato la normativa interna sull’argomento, impressa nell’articolo 2, comma 2, del Tuir, l’Agenzia rileva che il principio della prevalenza del diritto convenzionale su quello interno è pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dagli articoli 169 del Tuir e 75 del Dpr n. 600/1973. Detto questo, osserva che l’articolo 13 del Protocollo, nel prevedere una presunzione (assoluta) di mantenimento del domicilio fiscale nel Paese Ue di origine rilevante anche ai fini della tassazione dei redditi del personale della Bce, stabilisce espressamente che il momento decisivo per l’applicazione di tale presunzione è il “momento dell’entrata in servizio presso l’Unione”.
Pertanto, in conclusione, l’istante conserverà la propria residenza fiscale italiana fino a quando resterà dipendente della Banca centrale.
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