Attualità

26 Giugno 2023

Imposta di soggiorno, dichiarazione con scadenza dietro l’angolo

Il 30 giugno è l’ultimo giorno utile per presentare, attraverso il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno 2022. Il modello che deve essere utilizzato, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, invariato rispetto a quelli approvati con il decreto Mef del 29 aprile 2022, è disponibili nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” del sito del dipartimento delle Finanze.

In concreto, una volta entrati nella sezione personale del sito dell’Agenzia, basta cliccare sul tasto “Servizi” e poi sulla voce “dichiarazioni” e selezionare “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno” (in alternativa può ricercare il servizio con parole chiavi, come “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L’imposta in questione, ricordiamo, è un tributo locale previsto dal Dl n. 78/2010 e poi esteso dall’articolo 4 del Dlgs n. 23/2011; può essere applicato dai Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Il ricavato è utilizzato per finanziare interventi a favore del turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

A presentare la dichiarazione può essere anche un soggetto diverso dal gestore della struttura, ad esempio, il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede. In caso di locazioni brevi l’adempimento spetta al “mediatore della locazione”, ossia al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. In alternativa, il modello può essere inviato anche da un intermediario abilitato all’accesso al “Cassetto fiscale” dell’interessato o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per eventuali dubbi, ricordiamo che il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/Df del 9 febbraio 2023 ha fornito chiarimenti in materia di imposta di soggiorno (vedi articolo “Dichiarazione imposta soggiorno, dal 2022 solo su modello ufficiale”) sono , inoltre, disponibili le faq che rispondono ai quesiti più diffusi.

L’imposta va versata tramite il modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo istituiti, con la risoluzione n. 64/2017 per il versamento del contributo di soggiorno a favore di Roma Capitale (vedi articolo “Versamento imposta di soggiorno: arrivano i codici tributo per l’F24”).
 

Imposta di soggiorno, dichiarazione con scadenza dietro l’angolo

Ultimi articoli

Analisi e commenti 22 Maggio 2025

Spese ristrutturazione beni di terzi: riflessioni sulla contabilizzazione

La recente ordinanza n. 11509 del 2 maggio 2025 della Cassazione permette di effettuare alcune considerazioni sulla corretta contabilizzazione delle spese di ristrutturazione sostenute da una società su immobili non di proprietà.

Attualità 22 Maggio 2025

Credito d’imposta Zls 2025, via alle comunicazioni per richiederlo

Disponibile sul sito dell’Agenzia il software “ZLS2025”, che consente di inviare il modello di comunicazione degli investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate.

Attualità 21 Maggio 2025

Riversamento crediti R&S: prima il modello, ora il software

Dopo l’approvazione del modello e delle relative istruzioni, avvenuta con provvedimento dello scorso 19 maggio (vedi articolo “Riversamento crediti R&S: nuova chance, nuovo modello”), arriva il software dedicato alla predisposizione e all’invio telematico dello stesso modello, con il quale i contribuenti possono riversare all’Erario gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Normativa e prassi 21 Maggio 2025

Straordinari degli infermieri, perimetro agevolativo ristretto

L’imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”.

torna all'inizio del contenuto