Normativa e prassi

15 Maggio 2023

Costi di immatricolazione auto, se c’è l’Iva, non c’è il Bollo

I costi di immatricolazione dei veicoli, addebitati in fattura a titolo di rivalsa all’acquirente, rientrano nel perimetro di esenzione dall’imposta di bollo (articolo 5 della tabella B allegata al Dpr n. 642/1972) se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. Se, invece, il pagamento include somme soggette e non a Iva, il bollo deve essere versato ma solo se le operazioni non soggette a Iva sono di importo pari o superiore a 77,47 euro. È la sintesi della risposta n. 328 del 15 maggio 2023, dell’Agenzia delle entrate.

L’istante è una società concessionaria di auto che si avvale di un’agenzia esterna per fare le pratiche di immatricolazione. Tali costi di messa su strada sono addebitati all’acquirente in fattura e l’istante, quindi, chiede se possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.

L’Agenzia ripercorre la normativa sul bollo che prevede l’assoggettamento all’imposta di bollo per gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa (articolo 1, Dpr n. 642/1972), nella misura di 2 euro per ogni esemplare. L’imposta inoltre non è dovuta quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47).

L’Agenzia ricorda, inoltre, la norma di esenzione secondo cui per le fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, “l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (articolo 6 della Tabella B annessa al Dpr n. 642/1972). Come chiarito anche dalla risoluzione n. 98/2001, la disposizione derogatoria si applica in presenza di fatture che recano solo corrispettivi soggetti ad Iva. Pertanto, in caso di fatture che riportando anche corrispettivi non soggetti ad Iva, si applica la disciplina generale di cui al richiamato articolo 13 della Tariffa.

Fatte queste premesse l’Agenzia ritiene che per le fatture emesse dalla società istante a carico del cliente l’imposta di bollo non è dovuta se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.

Se, invece, riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sia somme non soggette ad imposta sul valore aggiunto (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), si applicherà l’imposta di bollo se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a euro 77,47 (articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).

Costi di immatricolazione auto, se c’è l’Iva, non c’è il Bollo

Ultimi articoli

Attualità 4 Novembre 2025

Nuovo allarme truffa dall’Agenzia: tema, la tassazione di redditi esteri

La comunicazione ingannevole, riconoscibile da firma e timbri visibilmente contraffatti, invita a versare, nel giorno stesso, un determinato importo a titolo di ritenuta alla fonte L’Amministrazione finanziaria avverte che circolano false comunicazioni, a nome dell’Agenzia delle entrate, che chiedono la corresponsione, entro la giornata, di presunte ritenute alla fonte sui redditi e flussi finanziari esteri.

Normativa e prassi 4 Novembre 2025

Tassa etica: quando dovuta, anche i forfettari devono versarla

L’Agenzia spiega come calcolare l’imposta per chi svolge attività sensibili e aderisce al regime agevolato, indicando anche i codici tributo e le modalità di pagamento Se esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla relativa disciplina (articolo 1, comma 466, legge n.

Attualità 4 Novembre 2025

Tax credit cinema e videogiochi: nuovi riconoscimenti dal Mic

La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti con gli elenchi dei beneficiari vale come comunicazione del riconoscimento e non è previsto l’invio di comunicazioni individuali via Pec Pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un nuovo pacchetto di decreti direttoriali, che dispongono l’accesso ai a diverse tipologie di crediti d’imposta riconosciuti dalla disciplina sul cinema e l’audiovisivo regolata dalla legge n.

Normativa e prassi 4 Novembre 2025

Se la ditta individuale diventa Srl porta con sé i crediti da bonus edilizi

Gli importi derivanti dallo sconto in fattura applicato ai clienti possono essere conferiti dall’imprenditore in una società di nuova costituzione, ma con limiti a ulteriori future cessioni I crediti da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura possono essere trasferiti, unitamente all’azienda, dall’imprenditore individuale che intende costituire una società a responsabilità limitata.

torna all'inizio del contenuto