Normativa e prassi

18 Aprile 2023

Delega alla persona di fiducia, anche online o in videochiamata

Disponibile da giovedì 20 aprile 2023 una specifica funzionalità web per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la dichiarazione precompilata e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. In alternativa, si può delegare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due nuove modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno: invio di una Pec o presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Viene estesa la durata della delega. Sono alcuni dei punti contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 17 aprile 2023, che vanno incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, (Cie) o (Cns) – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

Le modalità per richiedere la procura dei rappresentanti legali – come tutori, curatori o genitori che esercitano la potestà sui figli – e delle persone di fiducia, per poter utilizzare i servizi delle Entrate per conto delle persone in difficoltà, erano state disciplinate con il precedente provvedimento del 19 maggio 2022.

L’Agenzia con il provvedimento odierno semplifica notevolmente la procedura operativa per le persone di fiducia. A tal fine approva un nuovo modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi online per questa specifica categoria di figure delegate e le istruzioni per la compilazione.

Abilitazione tramite “nuova funzione web”, Pec, videochiamata o Ufficio
Fra le novità la realizzazione di una funzione web, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, con cui l’interessato può richiedere direttamente l’abilitazione della persona di fiducia, che in questo caso è effettuata in tempo reale. Il servizio sarà attivo dal 20 aprile 2023. La nuova funzionalità sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio online “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. Inoltre, in caso di utilizzo di Posta elettronica certificata per inviare il modulo, il provvedimento prevede che l’invio possa avvenire anche tramite Pec del delegato e non più esclusivamente con quella dell’interessato.

In sintesi, le modalità per richiedere l’abilitazione sono:

  • la nuova funzione web
  • l’invio, presso una Dp delle Entrate, del modulo allegato alla Pec dalla casella del contribuente o della persona di fiducia appositamente autorizzata
  • il servizio online di videochiamata disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo e i documenti sono esibiti a video
  • la presentazione, presso un ufficio territoriale delle Entrate, del modulo in cartaceo firmato insieme a un documento di identità del contribuente.

Se l’interessato non può operare a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa, è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia con copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale.

Ampliata la validità della delega fino a 3 annualità
Per le situazioni stabili nel tempo è modificata la durata dell’abilitazione della persona di fiducia, evitando così il rinnovo annuale della procura: il contribuente nell’istanza potrà indicare la scadenza desiderata che, fino ad oggi, era fissata al 31 dicembre dell’anno di attivazione dell’abilitazione. In ogni caso è prevista una durata massima che non può superare il 31 dicembre del secondo anno successivo al conferimento.

Stato di impedimento: non solo con il medico di base
Per quanto riguarda la documentazione da allegare, se l’interessato, a causa di patologie, è impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, il provvedimento stabilisce che lo stato di impedimento può essere attestato non solo dal medico di famiglia ma anche da un suo sostituto o, nei casi di ricovero del soggetto interessato, anche da un medico della struttura stessa.
Il provvedimento precisa inoltre che in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione fiscale è dell’interessato.

Disabilitazione
L’istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi online può essere presentata, oltre che dall’interessato o dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. In questi ultimi due casi bisognerà allegare il documento comprovante lo status di rappresentante o di erede. A tutela dell’interessato, anche se impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

Come accedere ai servizi online
La persona di fiducia, ottenuta l’abilitazione, per utilizzare i servizi online per l’interessato, accede all’area riservata con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns) ed opera seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia nell’apposita sezione del sito.

Per i rappresentanti regole invariate
Non cambiano invece le indicazioni sull’abilitazione e disabilitazione dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) all’utilizzo dei servizi on line per conto dei rappresentati, nonché i relativi moduli per richiedere l’abilitazione/disabilitazione. In questo caso rimangono valide le istruzioni fornite con il provvedimento del 19 maggio 2022.

Delega alla persona di fiducia, anche online o in videochiamata

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