14 Aprile 2023
Barrette e preparati proteici, inclusi tra i beni con Iva al 10%
Una società che commercia integratori proteici a base vegetale tramite una piattaforma online potrà applicare l’aliquota Iva ridotta, nella misura del 10%, alla vendita di barrette e preparati in polvere. Il via libera arriva con la corretta classificazione fornita dall’Adm che ha ricondotto i prodotti tra quelli indicati nella Tabella A parte III, allegata al Decreto Iva le cui cessioni possono fruire dell’Iva al 10 per cento. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 295 del 14 aprile 2023.
Riguardo ai prodotti commercializzati l’istante, in particolare, fa sapere che si tratta di barrette (ALFA COMPLETE PROTEIN BARS) e preparati in polvere (ALFA COMPLETE PROTEIN) di vari gusti e ad alto potere nutritivo destinati ad integrare l’alimentazione.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rilasciato, su richiesta delle Entrate, il parere tecnico necessario a classificare i prodotti nelle esatte voci doganali, per verificare l’eventuale applicazione dell’imposta ridotta. L’Adm in sintesi ha classificato nell’ambito del capitolo 18 della Tariffa Doganale ”Cacao e sue preparazioni” alla voce 1806 ”Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”:
- tutti i gusti del prodotto ALFA COMPLETE PROTEIN BARS (avendo tutti una percentuale di cacao)
- i soli gusti caramello salato (salted caramel) e cioccolato (chocolate fudge brownie) del prodotto ALFA COMPLETE PROTEIN
mentre gli altri gusti del prodotto ALFA COMPLETE PROTEIN (vanilla fudge, banana milkshake, strawberries & cream e unflavoured & unsweetened) sono inseriti nell’ambito del capitolo 21 della Tariffa doganale alla voce 2106 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
L’Agenzia ricorda che i prodotti commercializzati dall’istante sono ”integratori alimentari” e di conseguenza non beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, in quanto non sono inclusi in nessuna parte della Tabella A, allegata al Decreto Iva. L’eventuale sconto d’imposta quindi è deciso caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Adm che ne deve analizzare la composizione.
Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, a prescindere dalla diversa voce doganale in cui sono confluiti i prodotti anche in base al diverso gusto, è che i loro componenti siano riconducibili in base al parere delle Dogane ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegate al Decreto Iva, cui consegue l’applicazione dell’aliquota nella misura del 4, del 5 o del 10 per cento.
L’Agenzia delle entrate, quindi, sulla base del parere tecnico dell’Adm rileva che le barrette e gli altri preparati con cacao possono essere ricondotti tra i beni di cui al punto 64) della citata Tabella A, parte III, cioè tra ”Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (vd. ex 18.06)”, le cui cessioni sono soggette all’al Iva al 10 per cento, mentre gli altri gusti del preparato in polvere rientrino tra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107) ” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, le cui cessioni sono soggette anch’esse all’aliquota Iva nella misura del 10 per cento.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.