6 Aprile 2023
Accumulo energie rinnovabili, percentuale del bonus spettante 9,1%
Si chiude il cerchio per credito d’imposta riconosciuto sui sistemi che permettono di accumulare energia da fonti rinnovabili. La percentuale spettante, ottenuta dal rapporto fra i tre milioni di euro stanziati e il totale delle spese indicate nelle istanze dagli aspiranti beneficiari (32.781,559) è pari al 9,1514% dell’importo del credito richiesto. Lo rende noto un provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 5 aprile 2023.
L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812 della legge n. 234/2021) che ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il bonus spetta anche se l’impianto, a cui il sistema di accumulo deve essere integrato, è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del Dl n. 91/2014).
Le istruzioni per accedere al beneficio sono state fornite con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 6 maggio 2022, mentre termini di presentazione dell’istanza, l’approvazione del modello e il contenuto dello stesso sono stati definiti, invece, con il provvedimento dell’Agenzia dell’11 ottobre 2022. Tale provvedimento in sintesi ha stabilito che la domanda deve essere presentata telematicamente, direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Entro 10 giorni dalla scadenza, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
Considerato che il totale delle spese sostenute, in base alle istanze validamente trasmesse, è risultato di 32.781.559 euro a fronte di 3 milioni di risorse stanziate, l’Agenzia con il provvedimento di oggi rende noto che la percentuale fruibile da ciascun beneficiario è del 9,1514 per cento.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
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