Normativa e prassi

22 Febbraio 2023

“Impatriati”, la remissione in bonis non sana il mancato versamento

Il versamento della somma dovuta per prolungare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime “impatriati” non costituisce un adempimento “formale”. Di conseguenza, la sua omissione non può essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 223 del 22 febbraio 2023

L’istante, residente fiscalmente in Polonia, iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero dal 27 gennaio 2012, è rientrato in Italia, insieme a moglie e figlio, dal settembre 2016 dopo aver assunto rapporti di lavoro dipendente anche in altri Stati.
Fa presente di aver usufruito, a partire dal periodo di imposta 2017, del regime “impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015). L’agevolazione, rispetto alla formulazione iniziale, è stata successivamente modificata prevedendone, su opzione dei beneficiari, l’estensione, in presenza di determinate condizioni e requisiti, per ulteriori cinque anni (decreti “Crescita”). In particolare, la norma prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia, la possibilità di applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale. In entrambi i casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
L’ampliamento, originariamente applicabile ai soli contribuenti trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019, è stato poi esteso anche agli iscritti all’Aire e ai cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (legge di bilancio 2021).

L’opzione per la proroga prevede il versamento di un importo pari al10 o al 5% a seconda dei casi (numero di figli a carico e acquisto casa in Italia) dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

L’istante, pur avendo i requisiti per accedere alla proroga fa presente che, “a causa di una un mero errore materiale”, non ha effettuato, come avrebbe invece dovuto, entro il 30 giugno 2022, il versamento dell’importo necessario a perfezionare l’opzione. Detto ciò chiede se per sanare la situazione e non perdere il prolungamento della tassazione ridotta possa ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

L’Agenzia delle entrate, ripercorre la normativa e la prassi che regolano l’agevolazione richiamata dal contribuente e conclude, a differenza di quanto ritenuto dall’istante, che nella vicenda mancano i presupposti per usufruire della remissione in bonis.

Per la prassi, la risposta rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” (vedi articolo “Regime fiscale impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia”).

Le modalità applicative della proroga del regime per un quinquennio sono state definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (vedi articolo “Impatriati”: in arrivo le modalità per prolungare l’agevolazione”). Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, che il versamento della somma necessaria al perfezionamento dell’opzione debba essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del “regime impatriati”. I contribuenti per i quali tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla pubblicazione provvedimento stesso. Inoltre, negli stessi termini, i dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta di applicazione di proroga dell’agevolazione. I sostituti di imposta, a questo punto, devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito su quanto corrisposto al richiedente dal periodo di paga successivo al ricevimento dell’istanza.

I lavoratori autonomi, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5% sopra richiamati.

Tornando all’interpello, l’Agenzia conferma quanto già chiarito con la risposta n. 383/2022 riguardo a una vicenda analoga riguardante però un insufficiente versamento. In tale occasione l’amministrazione precisava che, come previsto dal provvedimento del 3 marzo 2021 su richiamato, l’estensione del beneficio è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato nel provvedimento stesso, di conseguenza, il mancato o carente adempimento preclude l’accesso al prolungamento del regime.

In sostanza, l’istante, non avendo effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022, non può beneficiare per ulteriori cinque anni del regime “impatriati” non potendo sanare la “dimenticanza” né tramite il ravvedimento operoso come affermato in precedenti risposte (cfr risposte nn. 371/2022, 372/2022 e 383/2022) né, come ritenuto dall’istante, beneficiando della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012). Quest’ultima norma, a determinate condizioni, lascia aperto l’accesso ai regimi agevolativi “persi” per inadempimenti di natura formale.

Tuttavia, osservano le Entrate, è evidente che l’omesso versamento, entro il termine del 30 giugno 2022, degli importi dovuti per continuare a usufruire del regime “impatriati” non è riconducibile a un adempimento “formale” a differenza di quanto richiesto dall’articolo che disciplina la remissione in bonis, di conseguenza l’istante non potrà regolarizzare la situazione tramite tale istituto.

“Impatriati”, la remissione in bonis non sana il mancato versamento

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