Normativa e prassi

13 Febbraio 2023

Rimborso Iva di società extra Ue. L’attestato di solidità ha le sue regole

Una società residente in un Paese terzo, che intende fare richiesta di rimborso Iva per un importo superiore a 30mila euro, potrà certificare la solidità dell’impresa tramite appositi atti e documenti provenienti dall’autorità del suo Paese, con relativa traduzione in italiano autenticata dalla nostra autorità consolare che ne attesta la conformità all’originale, secondo le previsioni dell’articolo 3, comma 4 del Dpr n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la consistenza patrimoniale della società, infatti, può essere fatta dal proprio rappresentante fiscale solo se il titolare del credito sia residente nell’Unione europea, oppure, nel caso in cui risieda in un Paese terzo, quando lo prevede una convenzione bilaterale fra l’Italia e lo Stato di provenienza del dichiarante. È la sintesi della risposta n. 211 del 13 febbraio 2023 dell’Agenzia.

L’istante fa sapere che ai fini del rimborso Iva intende presentare, attraverso il proprio rappresentante fiscale, le relative dichiarazioni integrative con l’apposizione del visto di conformità precedentemente omesso e chiede chiarimenti sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la sussistenza di precise caratteristiche di solidità del contribuente, da allegare a norma dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 38-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972 prevede, per i rimborsi over 30mila euro, la presentazione di un’istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del Dl n. 78/2009). All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.

Le dichiarazioni sostitutive, finalizzate al rimborso Iva, come precisato dall’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 445/2000, valgono per i cittadini italiani e dell’Unione europea e per le persone giuridiche residenti anch’esse in Italia o in un Paese Ue.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzarle limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di enti pubblici italiani (comma 2). Al di fuori di tale caso gli stessi cittadini di Paesi extra Ue possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo nei casi in cui lo prevede una convenzione bilaterale fra l’Italia e lo Stato del dichiarante (comma 3).

Nelle ipotesi diverse da quelle relative commi 2 e 3 su esposti, gli stati, le qualità personali e i fatti, si possono documentare mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dal consolato italiano che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della presentazione di documenti non rispondenti al vero (comma 4).

In sintesi, alla luce del quadro normativo delineato, considerato che nel caso in esame il rappresentato è un soggetto residente in uno Stato terzo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non potrà essere firmata dal rappresentante fiscale, come ipotizzato dall’istante. Parimenti, l’onere probatorio sulla consistenza della società non potrà essere soddisfatto con una relazione di un revisore legale dei conti, soluzione anch’essa prospettata dall’istante, in quanto tale attestazione deve provenire dalla parte, direttamente (con la dichiarazione sostitutiva, se i dati sono in possesso dell’amministrazione italiana o possano essere facilmente riscontrabili da un apposito accordo internazionale) o indirettamente (tramite attestazione dell’autorità estera che possiede contezza di tali informazioni).

Infine, l’Agenzia precisa che è inammissibile in sede di interpello la richiesta dell’istante di individuare l’autorità preposta al rilascio di tali certificati o attestazioni, non rientrando, questa valutazione, nei temi di competenza delle Entrate.

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