14 Febbraio 2023
L’Iva indetraibile entra nel conto delle spese edilizie agevolabili
La società che ha effettuato lavori rientranti nei bonus “Eco” e “Facciate”, alla quale il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse charge, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta, conteggiando anche l’Iva che non ha potuto detrarre. È previsto dal Tuir, nonostante gli ultimi chiarimenti sul tema si riferiscano esclusivamente al Superbonus.
È quanto ribadito nella risposta n. 212 del 13 febbraio 2023, fornita a una società che ha effettuato, su un immobile residenziale di sua proprietà, oggetto di un’attività di locazione esente (a tal proposito l’istante precisa di svolgere diverse attività contabilizzate separatamente), lavori di manutenzione rientranti nelle accennate agevolazioni.
La stessa, per il fatto che l’appaltatore degli interventi ha dovuto emettere fatture applicando il regime dell’inversione contabile, quindi, senza indicazione dell’Iva, non ha ritenuto di optare per lo sconto in fattura per l’impossibilità di conteggiare nelle spese sostenute anche la parte di Iva indetraibile. Ora chiede se le è consentito far rientrare, nelle detrazioni collegate ai predetti interventi, la relativa componente di costo generata dall’Iva indetraibile e cedere l’agevolazione a terzi, come previsto dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”.
La possibilità di considerare ”agevolabile” anche l’importo dell’Iva non detraibile, prevista dall’articolo 119, comma 9-ter, del decreto Rilancio, e chiarita nei dettagli dalla circolare n. 23/2022, in realtà, sostiene l’Agenzia, non è estensibile ai lavori diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Tuttavia, al di fuori di questa fattispecie, tornano applicabili le disposizioni e i principi generali, più volte chiariti dalla stessa Agenzia, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d’impresa.
Tanto premesso, l’amministrazione ricorda che in base all’articolo 110, del Tuir, l’importo dell’Iva oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell’attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.
Ne consegue la possibilità, per la società istante di conteggiare l’Iva indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d’imposta da cedere a terzi (articolo 121, lettera b), del decreto Rilancio).
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