Analisi e commenti

8 Febbraio 2023

Tregua fiscale 6: rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione

L’istituto disciplinato dall’articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 197/2022, consente di estinguere le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti di natura impositiva, pendenti innanzi alla Corte suprema al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio e, quindi, della stessa misura definitoria. Il beneficio della rinuncia agevolata è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Si tratta, per i ricorsi presentati in Cassazione avverso le sentenze delle Corti di giustizia tributaria, in riferimento ai quali si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile (articolo 62, Dlgs 546/1992), di una modalità alternativa a quelle delineata dai commi 186-205 per le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi a oggetto atti impositivi ovvero meramente riscossori (vedi “Tregua fiscale 4: definizione agevolata delle liti fiscali pendenti”), così come, per i giudizi dinanzi alle Corti di primo e di secondo grado aventi oggetto atti impositivi, lo è l’istituto regolamentato dai commi 206-212 (vedi “Tregua fiscale 5: conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti”).

Esclusioni “solite”
Come già visto nei precedenti interventi sui diversi strumenti definitori introdotti e disciplinati dalla legge di bilancio 2023, anche in relazione alla rinuncia agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione opera la consueta esclusione dal perimetro applicativo per le controversie riguardanti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, vale a dire prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (articolo 2, paragrafo, lettera a), decisioni 2007/436/Ce, 2014/335/Ue, 2020/2053/Ue)
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 16, regolamento Ue 2015/1589)
  • il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/Ue o di accordi/convenzioni bilaterali o multilaterali che prevedono assistenza reciproca alla riscossione (sono tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate non è ente creditore).

La procedura per chiudere la lite
Per avvalersi della disciplina agevolativa, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, deve rinunciare al ricorso per cassazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 390 del Codice di procedura civile, in base al quale la parte può rinunciare al ricorso principale (articolo 360 cpc) o incidentale (articolo 371 cpc) finché non è cominciata la relazione all’udienza (articolo 379 cpc) o sino alla data dell’adunanza camerale.
La formalizzazione della rinuncia deve avvenire con atto sottoscritto dal ricorrente e dal suo avvocato ovvero anche soltanto da quest’ultimo, qualora sia munito di mandato speciale a tale effetto.
La cancelleria della Corte comunica alle parti costituite il deposito dell’atto di rinuncia.

Condizione imprescindibile per esercitare la rinuncia al ricorso è il raggiungimento di un accordo con la controparte (ossia, con l’Agenzia delle entrate) su tutte le pretese azionate in giudizio, cioè sull’intera materia del contendere. A seguito della sottoscrizione dell’accordo, occorre provvedere al pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli eventuali accessori, mentre per le sanzioni si fruisce della riduzione a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
In ogni caso, a seguito della rinuncia agevolata, non sono rimborsabili le somme eventualmente già versate, anche qualora le stesse eccedano l’ammontare dovuto per la definizione transattiva.

Il perfezionamento della procedura è sancito dalla sottoscrizione dell’accordo tra le parti e dal versamento integrale entro i successivi venti giorni, in un’unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ridotte, interessi ed eventuali accessori.
È preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997).

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 1° febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 6 febbraio
La quinta puntata è stata pubblicata martedì 7 febbraio

Tregua fiscale 6: rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione

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