27 Gennaio 2023
Frontalieri, terminata la pandemia, regole ordinarie tra Svizzera e Italia
Non è frontaliere il cittadino italiano che continua a lavorare in smart working allo scadere dell’Accordo amichevole Italia-Svizzera stipulato, invia via eccezionale e temporanea, nel periodo della pandemia, che consentiva, anche lavorando da remoto, l’applicazione della tassazione esclusiva nello Stato in cui l’attività è svolta, come dispone ordinariamente l’Accordo contro le doppie imposizioni siglato dai due Paesi. È quanto precisa la risposta n. 171 del 26 gennaio 2023.
L’istante, assunto nel 2021 da un datore di lavoro di un cantone svizzero di frontiera, può svolgere la propria attività da remoto a domicilio per il 25% dei giorni lavorativi di un anno, modalità introdotta nel periodo di efficacia dell’Accordo amichevole stipulato tra il nostro Paese e la confederazione durante l’emergenza sanitaria da Covid a favore dei frontalieri.
Il contribuente chiede se, pur continuando a lavorare da remoto, scaduti i termini di vigenza dell’intesa straordinaria, potrà essere considerato un lavoratore frontaliero ai fini dell’applicazione della convenzione con la confederazione elvetica, con conseguente imposizione esclusiva dei redditi in Svizzera.
L’Agenzia ritiene di no. La risposta è sostenuta dai chiarimenti forniti in numerosi documenti di prassi con cui sono state definiti i requisiti del frontaliere (circolari n.1/2001, n. 15/2002, paragrafo 13, e n. 2/2003). Sono ritenuti frontalieri esclusivamente i dipendenti residenti in Italia, che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. Per rientrare in tale categoria è, dunque, necessario spostarsi quotidianamente nello Stato del proprio datore di lavoro.
In concreto, l’istante per essere considerato frontaliere, dovrebbe recarsi tutti i giorni in Svizzera per raggiungere la sede della propria attività. Una volta cessata l’efficacia delle disposizioni eccezionali e provvisorie adottate per l’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, tornano, infatti, in vigore le disposizioni ordinarie previste dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
Nel dettaglio, il reddito derivante dall’attività svolta in Svizzera per i tre quarti dei giorni lavorativi e per un quarto nel nostro Paese, dovrà essere sottoposto a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, ossia l’Italia, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato, ossia nel cantone elvetico. In tal caso, il reddito dovrà essere è soggetto a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Con riferimento alla vicenda riportata nell’interpello quindi:
- il reddito maturato per i giorni in cui il contribuente lavorerà in Svizzera dovrà essere assoggettato a tassazione concorrente nei due Paesi e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute Convenzione per evitare le doppie imposizioni
- il reddito relativo all’attività prestata in Italia, è soggetto, invece, sempre in applicazione dell’accordo bilaterale, a imposizione esclusiva nel nostro Paese.
In entrambi i casi, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia.
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