Normativa e prassi

27 Gennaio 2023

Frontalieri, terminata la pandemia, regole ordinarie tra Svizzera e Italia

Non è frontaliere il cittadino italiano che continua a lavorare in smart working allo scadere dell’Accordo amichevole Italia-Svizzera stipulato, invia via eccezionale e temporanea, nel periodo della pandemia, che consentiva, anche lavorando da remoto, l’applicazione della tassazione esclusiva nello Stato in cui l’attività è svolta, come dispone ordinariamente l’Accordo contro le doppie imposizioni siglato dai due Paesi. È quanto precisa la risposta n. 171 del 26 gennaio 2023.

L’istante, assunto nel 2021 da un datore di lavoro di un cantone svizzero di frontiera, può svolgere la propria attività da remoto a domicilio per il 25% dei giorni lavorativi di un anno, modalità introdotta nel periodo di efficacia dell’Accordo amichevole stipulato tra il nostro Paese e la confederazione durante l’emergenza sanitaria da Covid a favore dei frontalieri.

Il contribuente chiede se, pur continuando a lavorare da remoto, scaduti i termini di vigenza dell’intesa straordinaria, potrà essere considerato un lavoratore frontaliero ai fini dell’applicazione della convenzione con la confederazione elvetica, con conseguente imposizione esclusiva dei redditi in Svizzera.

L’Agenzia ritiene di no. La risposta è sostenuta dai chiarimenti forniti in numerosi documenti di prassi con cui sono state definiti i requisiti del frontaliere (circolari n.1/2001, n. 15/2002, paragrafo 13, e n. 2/2003). Sono ritenuti frontalieri esclusivamente i dipendenti residenti in Italia, che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. Per rientrare in tale categoria è, dunque, necessario spostarsi quotidianamente nello Stato del proprio datore di lavoro.

In concreto, l’istante per essere considerato frontaliere, dovrebbe recarsi tutti i giorni in Svizzera per raggiungere la sede della propria attività. Una volta cessata l’efficacia delle disposizioni eccezionali e provvisorie adottate per l’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, tornano, infatti, in vigore le disposizioni ordinarie previste dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

Nel dettaglio, il reddito derivante dall’attività svolta in Svizzera per i tre quarti dei giorni lavorativi e per un quarto nel nostro Paese, dovrà essere sottoposto a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, ossia l’Italia, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato, ossia nel cantone elvetico. In tal caso, il reddito dovrà essere è soggetto a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Con riferimento alla vicenda riportata nell’interpello quindi:

  • il reddito maturato per i giorni in cui il contribuente lavorerà in Svizzera dovrà essere assoggettato a tassazione concorrente nei due Paesi e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute Convenzione per evitare le doppie imposizioni
  • il reddito relativo all’attività prestata in Italia, è soggetto, invece, sempre in applicazione dell’accordo bilaterale, a imposizione esclusiva nel nostro Paese.

In entrambi i casi, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia.

Frontalieri, terminata la pandemia, regole ordinarie tra Svizzera e Italia

Ultimi articoli

Attualità 18 Settembre 2026

Call center per la precompilata: apertura extra sabato 19 settembre

Domani dalle 9 alle 13 gli esperti dell’Agenzia offriranno assistenza telefonica ai cittadini su consultazione, compilazione e invio online della dichiarazione dei redditi La stagione della precompilata entra nella sua fase finale.

Attualità 18 Settembre 2026

Sale cinematografiche, via alle domande per il tax credit 2025

Dal 21 settembre al 20 ottobre 2026 gli esercenti possono richiedere il credito di imposta sui costi sostenuti per il potenziamento dell’offerta cinematografica Si apre la sessione per accedere al credito d’imposta destinato al funzionamento delle sale cinematografiche.

Attualità 18 Settembre 2026

Accise, bollo auto e autotrasporto, pubblicato il decreto-legge n. 162/2026

Il provvedimento punta a sostenere famiglie, automobilisti, autotrasportatori e lavoratori frontalieri in una fase ancora segnata dal caro energia Dall’esenzione del bollo auto, per gran parte dei veicoli, al taglio temporaneo delle accise sul diesel, fino al sostegno economico per le aree di confine con la Svizzera.

Normativa e prassi 17 Settembre 2026

Data center, la private cage rileva come servizio legato all’immobile

La collocazione fisica dei server determina la territorialità in base alla geolocalizzazione dell’immobile, le prestazioni accessorie incidono sul trattamento fiscale applicabile Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva.

torna all'inizio del contenuto