24 Gennaio 2023
Start-up: per l’investitore Irpef la detrazione va per cassa
In caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di start-up innovative, da parte di contribuenti Irpef, il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto in seguito all’impegno preso. La normativa di riferimento (articolo 29, Dl n. 179/2012), infatti, intende agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
È ciò che si ricava, osserva l’Agenzia nella risposta n. 154 del 24 gennaio 2023, dalla lettura del decreto attuativo della richiamata disposizione, che attualmente prevede, per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per un importo pari al 30% (comma 7-bis) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio, che investano prevalentemente in start-up innovative.
Il chiarimento è rivolto a un contribuente che, al momento della costituzione, di una start-up innovativa ha versato una somma pari al 25% del capitale sociale. Poi, l’anno successivo alla costituzione e al suo deposito, lo stesso e gli altri due soci partecipanti hanno corrisposto il restante capitale sociale, secondo quanto da loro dovuto a titolo di conferimento. Questi, tenuto conto che la costituzione della società e l’iscrizione nel Registro delle imprese, come anche il versamento di quanto complessivamente dovuto dai soci a titolo di conferimenti, rappresentano eventi avvenuti a cavallo di due distinti periodi di imposta, chiede quale sia il periodo di imposta da considerare ai fini della descritta detrazione.
L’Agenzia, in particolare, richiama il comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo, in cui è scritto che “i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto”
Nel quadro delineato dall’istante, il deposito dell’atto costitutivo della start-up è avvenuto il 31 dicembre 2020, mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, è stato effettuano in parte in sede di costituzione, il 21 dicembre 2020, e per la restante parte nel 2021. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni attuative dell’agevolazione e degli adempimenti previsti dalla normativa in esame, l’istante potrà detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del criterio di cassa, nel 2020, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta e, lo stesso farà nel 2021.
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