18 Gennaio 2023
Trasferimento in Svizzera, il fisco si divide in base al domicilio
Con la risposta n. 73 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia ha chiarito che i casi di doppia residenza, in caso di trasferimento in Svizzera nel corso dell’anno di un soggetto residente, si risolvono con il criterio del frazionamento del periodo d’imposta sulla base del giorno di trasferimento del domicilio. Ai sensi della normativa convenzionale che sussiste tra Italia e Svizzera, l’Italia esercita la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino alla data di trasferimento di quest’ultima mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo. Non rileva, invece, la data (successiva) di iscrizione all’AIRE, che ha valenza unicamente ai fini della vigente normativa interna, ma che non ha alcun effetto sull’applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato per evitare le doppie imposizioni che l’Italia ha in vigore con la Svizzera.
Una contribuente, in possesso della cittadinanza sia svizzera che italiana, è stata residente in Italia sino al 31 maggio di un certo anno ed ha trasferito definitivamente la propria residenza in Svizzera dal giorno successivo. Specifica, inoltre, di aver provveduto a comunicare tale cambiamento di residenza al Consolato Generale d’Italia a Zurigo e ad un Comune svizzero, entro il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 6, comma 1 legge 470/1988. Lo stesso Comune ha certificato che l’istante risultava residente all’estero ed iscritta all’Aire dall’agosto dello stesso anno.
Ciò posto, la contribuente chiede se essa possa essere considerata fiscalmente residente in Svizzera a partire dalla data in cui è avvenuto il suo definitivo trasferimento in tale Stato (1° giugno) o dalla data di iscrizione all’Aire (agosto).
L’Agenzia premette che l’articolo 2, comma 2 Tuir considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Ai sensi del comma 2bis del citato articolo 2 Tuir, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale 4 maggio 1999.
Il predetto comma 2bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l’introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l’onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.
Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all’Aire, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto del citato articolo 2, comma 2bis, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999.Ciò posto, l’istante dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, ai sensi della vigente normativa interna italiana, residente nel nostro Paese per l’intera annualità in questione, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tale periodo d’imposta.
Tuttavia, osserva l’Agenzia, occorre considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, che prevalgono sul diritto interno.In particolare, l’art. 4 del Trattato per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, riguardo alla definizione del concetto di residenza, stabilisce, conformemente al Modello Ocse di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.
In particolare, il trattato prevede, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell’anno d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso dell’anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione), in questi termini: ”la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
Nel caso di specie, dunque, l’asserita doppia residenza in Italia e in Svizzera nel periodo d’imposta in questione può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento.
Ebbene, spiega l’Agenzia, l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al 1° giugno dell’anno considerato mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo.
Pertanto, atteso che ”l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato” (art. 3 Tuir), nella fattispecie in esame i redditi ovunque posseduti dall’istante sino al 1° giugno dell’anno considerato dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento mentre, a partire dal 2 giugno della stessa annualità, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione solo i redditi prodotti da tale data nel territorio dello Stato italiano, individuati dall’articolo 23 Tuir. Infine, l’Agenzia puntualizza che l’iscrizione all’AIRE della Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha alcun effetto sull’applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato internazionale in vigore con la Svizzera.
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