17 Gennaio 2023
Cfp perequativo allo studio legale anche se l’associato ha abbandonato
La fuoriuscita di uno dei soci e, conseguentemente, di una parte della clientela, dallo studio legale associato, non ostacola la fruizione del contributo a fondo perduto perequativo previsto dal “Sostegni bis” e non incide sulla quantificazione dell’aiuto. Il quadro normativo, circoscritto dagli articoli 1 (commi 16, 17, 18, 19 e 20) e 2 (commi 1 e 2) del ”Sostegni bis” (Dl n. 73/2021′), dal decreto Mef del 12 novembre 2021 e dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 (vedi articolo “Cfp perequativo del “Sostegni bis”, i campi di Redditi per ottenerlo”) e del 29 novembre dello stesso anno (vedi articolo “Cfp perequativo del “Sostegni bis”: istanze a partire da oggi, 29 novembre”), non prevede che tale situazione possa assumere rilievo ai fini della fruizione e della quantificazione del beneficio, limitandosi solo a stabilire che è subordinato al “peggioramento del risultato economico d’esercizio”, a prescindere dal motivo per il quale si verificato tale peggioramento.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 45 del 17 gennaio 2023, fornita a un’associazione professionale esercente l’attività di studio legale, la quale ha chiesto se l’abbandono del socio, nel 2020, che ha prodotto effetti economici nello stesso anno, a causa della variazione della clientela, poteva influire sulla fruizione del contributo e sulla quantificazione dello stesso.
Nello specifico, l’amministrazione aggiunge che, per calcolare il contributo perequativo in argomento, nel rispetto di ogni altro requisito previsto, è necessario far riferimento esclusivamente ai propri dati contabili e fiscali, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi per l’accesso al contributo, che dovrà avvenire considerando i compensi 2019, che per quanto concerne la determinazione del peggioramento del risultato economico dell’anno di imposta 2020 rispetto al 2019, da effettuare facendo riferimento ai dati indicati nel rigo RE21 del modello Redditi SP, anni di imposta 2019 e 2020.
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