Normativa e prassi

12 Gennaio 2023

Editoria, servizi “Publish e Read”. L’Iva dipende dal contratto

Con la risposta n. 12 del 12 gennaio 2023, l’Agenzia ha chiarito che, in un contratto che offre al cliente non soggetto passivo Iva sia un servizio di accesso online a riviste e banche dati sia un servizio di pubblicazione di articoli da parte del cliente, se si può distinguere il servizio di accesso rispetto a quelli di pubblicazione, questi ultimi si qualificano come prestazioni di servizi generiche, fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale, mentre i servizi di accesso, configurandosi quali servizi elettronici, si considerano effettuati nel territorio dello Stato se resi ad un committente non soggetto passivo domiciliato o residente nello Stato.

Una società di diritto inglese, priva di stabile organizzazione e di identificazione ai fini Iva in Italia, opera nell’ambito dell’editoria, offrendo ai propri clienti servizi di pubblicazione e di accesso alle proprie banche dati. Nell’ambito di tale attività, la società ha manifestato l’interesse a stipulare un contratto con soggetti non rientranti nella definizione di soggetto passivo (di cui all’articolo 7­ter, comma 2 Dpr n. 633/1972) avente ad oggetto la fornitura di prestazioni continuative di accesso ed utilizzo di banche dati e riviste scientifiche online, nonché il servizio di pubblicazione di alcuni articoli all’interno delle riviste della compagine. Nello specifico, la società fornirà ai clienti il diritto di accesso tramite una piattaforma online, resa disponibile e designata da essa, riviste ed altro materiale online, secondo i termini e sulla base delle condizioni contrattuali pattuite. Sul punto, la società istante evidenzia che la piattaforma è caratterizzata dalla presenza di riviste e materiale in formato digitale nonché da funzioni di ricerca avanzata, e che i clienti (principalmente università e istituzioni scientifiche) sono interessati all’acquisto del materiale editoriale in formato digitale pubblicato sulla piattaforma piuttosto che ad eventuali funzioni di ricerca del portale. Inoltre, la società garantirà ai clienti il diritto e la possibilità di pubblicare articoli scientifici su riviste pubblicate dalla società, secondo i termini e le condizioni specificati nel contratto, che presuppongono un controllo degli elaborati da parte della società stessa.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo, il contratto potrà sostanziarsi in un’offerta “Publish&Read“, caratterizzata da una prestazione di servizio di accesso alla banca dati e da una prestazione di servizio relativa al diritto di pubblicazione di articoli, per cui potrebbe essere previsto un corrispettivo specifico per ognuno dei menzionati singoli servizi del contratto, ovvero, al fine di rendere più accessibile ed economicamente vantaggiosa la propria proposta sul mercato, potrà prevedere un corrispettivo unico ed inscindibile per entrambe le componenti di lettura e di pubblicazione.

Con riferimento ai descritti servizi di lettura e pubblicazione che verranno effettuati dalla società istante, quest’ultima chiede chiarimenti circa il trattamento Iva applicabile, in particolare:

1) se possano essere separatamente qualificati quali prestazioni di servizi generiche (pubblicazione) ai sensi dell’articolo 7­ter, comma 1, lettera b) Dpr n. 633/1972 e servizi elettronici (lettura) ai sensi dell’articolo 7­octies, comma 1, lettera a) Dpr n. 633/1972, nell’ipotesi in cui sia previsto un corrispettivo specifico per ogni singolo elemento del contratto;

2) se possano essere considerati, sotto il profilo Iva, come un unico servizio composto soggetto alla regola generale della territorialità Iva ai sensi dell’articolo 7­ter, comma 1, lettera b) Dpr n. 633/1972, nell’ipotesi in cui sia previsto un unico ed inscindibile corrispettivo;

3) infine, nell’ipotesi in cui i singoli servizi di lettura e/o pubblicazione dovessero essere ritenuti rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi dell’articolo 7­octies, comma 1, lettera a) Dpr n. 633/1972, se il servizio di lettura sia soggetto ad aliquota Iva ridotta del 4% ai sensi del n. 18) della Tabella A, parte II Dpr n. 633/1972, ovvero, nel caso in cui l’unico servizio composto dovesse essere ritenuto rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi dell’articolo 7­octies, comma 1, lettera a) Dpr n. 633/1972, se il suddetto unico servizio composto sia soggetto ad aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia premette che i servizi forniti per via elettronica sono soggetti a tassazione nello Stato membro ove il soggetto non passivo che li acquisti è stabilito (o domiciliato), residente o in possesso di un indirizzo permanente, ai sensi dell’articolo 58 direttiva Iva (direttiva Ue n. 112/2006) e dell’articolo 7­octies, comma 1, lettera a) Dpr n.  633/1972.
Una definizione generale dei servizi elettronici è contenuta nell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione Ue n. 282/2011, secondo cui i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva Iva, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo ed impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

Nel caso di specie, il servizio di accesso alle riviste e ad altro materiale editoriale in formato digitale è fornito essenzialmente in maniera automatizzata e standardizzata attraverso la piattaforma resa disponibile dalla società, a cui il cliente potrà accedere per selezionare e consultare i vari contenuti digitali presenti, senza alcuna necessità di supporto. Questo servizio sembra presentare, dunque, le caratteristiche dei servizi elettronici, come declinate nel menzionato Regolamento Ue ed ulteriormente specificate al paragrafo 2 dell’art. 7, che alla lettera a) menziona “la fornitura di prodotti digitali in generale”.
Al contrario, l’altro servizio oggetto del contratto (ossia il servizio di pubblicazione degli articoli sulle riviste scientifiche presenti sulla piattaforma), prevedendo da parte della società un’attività piuttosto articolata di controllo e identificazione dell’autore affiliato al cliente e di revisione ed editing del contenuto, si caratterizza per la presenza rilevante e significativa di un intervento umano che non consente la fornitura del servizio in maniera automatizzata e ne determina, pertanto, l’esclusione dal novero dei servizi elettronici.

Una volta qualificati in questi termini i servizi in esame, occorre verificare, ai fini del trattamento applicabile, ai fini Iva, se, alla luce del complessivo assetto contrattuale, le prestazioni possano essere unitariamente considerate e, in tal caso, quale sia la prestazione principale ovvero siano da considerarsi quali prestazioni distinte.
Ebbene, precisa l’Agenzia, in via generale, ai fini Iva, ciascuna prestazione deve essere considerata, di regola, come autonoma ed indipendente. Tuttavia, quando un’operazione comprende più elementi, si pone la questione se la stessa debba essere considerata come costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni distinte ed indipendenti, da valutare separatamente agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, una prestazione deve essere considerata unica quando due o più elementi forniti dal cedente/prestatore sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale oppure quando una o più prestazioni costituiscono la prestazione principale, mentre l’altra o le altre prestazioni costituiscono una prestazione accessoria o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina Iva della prestazione principale.
Una prestazione si considera accessoria (e non principale) quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale fornito al cedente/prestatore.
In materia, l’Amministrazione finanziaria, recependo l’orientamento della Corte di giustizia, ha chiarito che non esiste una norma che permetta di determinare quando ai fini Iva un’operazione è complessa invece che autonoma ed occorre condurre a tal fine una valutazione case by case (cfr. Consulenza giuridica n. 4/2022).

Nel caso in esame, osserva l’Agenzia nel rispondere al primo quesito, qualora nell’ambito del contratto sia possibile individuare distintamente il servizio di accesso/lettura rispetto a quello di pubblicazione in relazione a ciascuno dei quali è previsto, tra l’altro, uno specifico corrispettivo, i servizi di pubblicazione si qualificano come prestazioni di servizi generiche, fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale, in ossequio alla regola generale di cui all’articolo 7­ter, comma 1, lett. b) Dpr n. 633/72, mentre i servizi di accesso/lettura, configurandosi, come detto, quali servizi elettronici, in deroga al citato articolo 7­ter, si considerano effettuati nel territorio dello Stato se rese ad un committente non soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, ai sensi dell’articolo 7­octies, comma 1, lett. a), del medesimo Dpr.

Al contrario – rispondendo al secondo quesito – nell’ipotesi in cui le prestazioni concorrano a formare un unico “pacchetto”, per il quale sia previsto, tra l’altro un corrispettivo inscindibile, se in base all’analisi delle clausole contrattuali, degli interessi delle parti e delle circostanze concrete risulta che l’oggetto principale del servizio offerto possa considerarsi l’attività di pubblicazione, rispetto alla quale la fornitura del servizio di accesso alle riviste online rivesta carattere accessorio, l’operazione nel suo complesso, laddove resa a consumatori stabiliti in Italia, sarà fuori campo ai sensi dell’articolo 7­ter Dpr n. 633/72. Diversamente, se il servizio fornito per via elettronica dovesse avere carattere prevalente, l’intero “pacchetto”offerto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7­octies del medesimo Dpr (cfr., in tal senso, risposta ad interpello n. 494/2022).

Infine, con riferimento al terzo quesito, sulle aliquote Iva applicabili ai servizi oggetto dell’istanza, l’Agenzia espone che il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr Iva prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alla commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici“. L’articolo 1, comma 667 legge 190/2014, come successivamente modificato, ha stabilito che: “ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al Dpr 633/1972, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica” (cfr. anche circolare 20/E/2016 che ritiene l’aliquota agevolata estesa anche alle operazioni di messa a disposizione online per un periodo di tempo determinato dei prodotti editoriali sopra menzionati). Con la risoluzione n. 120/E/2017, inoltre, è stato precisato che l’aliquota Iva del 4% è applicabile al contratto di abbonamento ad una banca dati online quando la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN.
Quanto al caso in esame, quindi, qualora i servizi oggetto del contratto assumano autonoma rilevanza agli effetti dell’Iva, per quanto riguarda la misura dell’aliquota applicabile, l’Agenzia ritiene che al servizio di accesso/lettura (componente Read del contratto), territorialmente rilevante in Italia, sia applicabile l’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 (cfr. risposte ad interpello n. 69/2019 e n. 701/2021). I prodotti editoriali pubblicati sulla piattaforma, infatti, sono dotati del codice ISSN, sono classificabili come riviste e periodici e sono fruibili attraverso l’accesso ad una piattaforma elettronica.

Diversamente, qualora le due componenti di accesso/pubblicazione integrino un servizio unitariamente considerato, la misura dell’aliquota Iva applicabile deve essere individuata in funzione del rapporto di prevalenza esistente tra gli elementi che compongono l’operazione economicamente unitaria, tenendo conto dell’importanza non solo quantitativa ma anche qualitativa di tutti gli elementi che lo compongono, secondo la specifica regolamentazione degli interessi delle parti, come emerge dal contratto (cfr. sentenza Corte di giustizia resa nella causa C­463/16 del 18 gennaio 2018; risoluzione n. 51/2019).
In tal senso, pertanto, tornerà applicabile l’aliquota Iva nella misura del 4% solo laddove risulti prevalente il servizio di accesso. Nel caso in cui risulti, invece, prevalente il servizio di pubblicazione, l’intera operazione sarà fuori campo Iva per carenza del presupposto di territorialità.

Editoria, servizi “Publish e Read”. L’Iva dipende dal contratto

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