19 Dicembre 2022
Agevolabili le donazioni al consorzio “ambientalista”
Con la risposta n. 593 del 19 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che rientra tra i destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito o detraibili dall’imposta del donante il consorzio che ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro. Possono acquisire tale qualifica tutti gli enti privati, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’istante è un consorzio che perseguire finalità di interesse generale, consistenti in interventi e servizi per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio ed all’utilizzo razionale delle risorse naturali. L’ente è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale della Cciiaa competente, in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro, ai sensi dall’articolo 2 Dlgs n. 112/2017. Il consorzio rappresenta che i propri soci sono soggetti non imprenditori ma, in base allo statuto, possono essere soggetti imprenditori, anche in forma societaria, nonché enti privati o pubblici e che, per il raggiungimento delle proprie finalità, può ricevere donazioni sia da parte di imprese che di persone fisiche e di enti (pubblici o privati). Inoltre, detto ente non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli 2612 c.c., pur mantenendo l’iscrizione nella sezione speciale di ”Impresa sociale”. Ciò premesso, il consorzio – prospettando una risposta positiva – chiede se le somme allo stesso erogate a titolo di liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 Dlgs n. 117/2017, atteso che tali agevolazioni sono escluse nell’ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un’impresa sociale costituita nella forma di società.
L’Agenzia premette che il Dlgs n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) definisce gli enti del terzo settore, i quali sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità. L’articolo 83 del medesimo Codice dispone, inoltre, che “dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore … per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato”. Inoltre, continua la norma citata, “le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore … da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare”. Le disposizioni relative alle detrazioni e alle deduzioni, precisa la disposizione in argomento, si applicano a condizione che le liberalità siano utilizzate in base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 del Codice menzionato, ai sensi del quale “il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
In sostanza, l’agevolazione prevista dall’articolo 83 si applica ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore ovvero a tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall’articolo 45 dello stesso Codice, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
L’articolo 1, comma 1 Dlgs 112/2017 – osserva l’Agenzia – dispone che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Pertanto, in base alla predetta disposizione possono assumere la qualifica di impresa sociale ”tutti gli enti privati”, tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie. Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall’ente ”impresa sociale”, purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell’ordinamento giuridico (cfr. nota n. 8115/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
Tanto premesso, l’istante, a parere dell’Agenzia, rientra tra i destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall’imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del Codice del terzo settore.
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