5 Dicembre 2022
Navi nel Registro internazionale – 1 I bonus salpano oltre bandiera
La recente conversione del decreto legge n. 144/2022 (“Aiuti-ter”) conferma l’estensione delle agevolazioni a favore del Registro internazionale anche alle navi iscritte nei registri degli altri Paesi europei o battenti bandiera di tali Stati.
In particolare, per effetto di una delle novità introdotte dall’articolo 41 del decreto legge n. 144/2022, i benefici fiscali e contributivi riservati alle imprese che utilizzano le navi iscritte nel Registro internazionale, di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater del Dl n. 457/1997, si estendono anche ai soggetti residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio, che utilizzano navi iscritte nei registri degli altri Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, o battenti bandiera di tali Stati.
Si tratta, in particolare:
- del credito d’imposta corrispondente all’Irpef dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato a bordo di navi iscritte nel Registro internazionale (articolo 4, comma 1)
- della riduzione dell’80% del reddito derivante dall’utilizzazione delle predette navi (articolo 4, comma 2)
- dell’esonero dal versamento di contributi previdenziali e assistenziali per il personale imbarcato (articolo 6)
- della riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni (articolo 9-quater).
Pur non modificando, nella sostanza, le agevolazioni connesse all’iscrizione nel suddetto Registro, il legislatore ha introdotto nelle discipline di riferimento diverse novità di rilievo, tra le quali l’estensione dell’ambito soggettivo è quella di maggiore impatto, ma non l’unica.
Dalla relazione illustrativa del decreto “Aiuti-ter”, emerge come il complesso delle modifiche derivi da impegni assunti dalle autorità italiane nel contesto del procedimento di notifica della proroga del regime italiano a favore del Registro internazionale, e confluiti nella decisione C (2020) 3667 final dell’11 giugno 2020 di autorizzazione della Commissione europea.
Le agevolazioni al settore della navigazione internazionale
Un breve rinvio ai tratti essenziali dei regimi agevolativi in argomento aiuterà a comprendere meglio la portata delle novità introdotte dal decreto “Aiuti-ter”.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, l’articolo 4, comma 1, del Dl n. 457/1997, prevede l’attribuzione, in favore delle imprese che esercitano un’attività produttiva di “reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale”, di un credito d’imposta in misura corrispondente all’Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. In sostanza, l’attribuzione del credito d’imposta consente alle imprese armatrici di non versare all’erario le ordinarie ritenute effettuate, a titolo di Irpef, sulle retribuzioni corrisposte con riferimento al periodo in cui il personale risulta effettivamente imbarcato su navi regolarmente iscritte a tale Registro.
L’articolo 4, comma 2, prevede, sempre in favore delle imprese titolari di “reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale”, che la base imponibile assoggettabile all’Irpef e all’Ires derivante dall’utilizzazione di tali imbarcazioni nel Registro internazionale concorra in misura ridotta a formare il reddito complessivo, cioè limitatamente a una quota pari al 20 per cento.
L’articolo 9-quater dello stesso decreto prevede:
- al comma 1, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro i rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia (di cui all’articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all’allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
- al comma 2, l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro a “tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili”.
Le altre novità introdotte dall’articolo 41
Tra le modifiche di maggior rilievo, oltre alla predetta estensione alle navi iscritte nei registri degli altri Paesi europei, ricordiamo:
- la qualificazione delle attività svolte dalle navi soggette all’iscrizione nel Registro internazionale come “attività di trasporto marittimo”, inteso come “trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto”, e l’estensione alle attività “assimilate” al trasporto marittimo
- l’introduzione di limitazioni in relazione alla composizione della flotta, che deve essere formata per almeno il 25% da navi iscritte nei registri Ue/See o battenti bandiera di tali Stati
- l’individuazione puntuale dei “proventi ammissibili”, ai fini dell’applicazione del regime di detassazione e l’introduzione di limiti quantitativi riguardanti le attività “accessorie” derivanti da attività di trasporto marittimo
- la previsione di limitazioni in relazione sia alle navi prese a noleggio “a tempo” o “a viaggio”, sia alle navi oggetto di locazione “a scafo nudo”.
continua
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