21 Novembre 2022
Compensi dell’agente sportivo, sono redditi di lavoro autonomo
I redditi conseguiti dall’agente sportivo devono essere inquadrati nell’ambito del lavoro autonomo e scontano la ritenuta d’acconto (articolo 25 Dpr n. 600/1973). Considerando la recente normativa sulla figura dall’agente (Dlgs n. 37/2021) che demanda a futuri Dpcm la disciplina dei compensi e in assenza, quindi, di una norma ad hoc che qualifichi la natura di tali redditi, l’Agenzia ritiene in via interpretativa che gli emolumenti dall’agente sportivo si possano considerare redditi di lavoro autonomo percepiti da un professionista. È la sintesi della risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante, un’associazione senza scopo di lucro che regola l’attività dell’agente sportivo, ritiene invece che i compensi percepiti da tale figura si possano considerare reddito d’impresa e non reddito autonomo. Secondo l’istante, infatti, l’attività può essere inclusa fra le attività di impresa menzionate nell’articolo 2195, n. 2, del codice civile.
L’Agenzia ricorda in primo luogo che in attuazione della delega al Governo stabilita dalla legge n. 86/2019, l’agente sportivo, gli atleti e le società sportive, sono disciplinati dal Dlgs n. 37/2021, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Fra le misure introdotte da tale decreto legislativo, l’articolo 3 definisce l’agente sportivo un professionista che, in base a un contratto di mandato sportivo, provvede a mettere in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva per la conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto, si occupa del trasferimento della prestazione sportiva tramite cessione del relativo contratto di lavoro, effettua i tesseramenti presso la Federazione sportiva nazionale.
Il successivo articolo 4 prevede, per tale figura, l’iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il Coni, previo esame abilitativo per l’idoneità. Il titolo abilitativo, una volta acquisito, ha carattere permanente, è personale e incedibile.
L’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto, stabilisce che il contratto di mandato sportivo sia redatto per iscritto a pena di nullità e che abbia una validità non superiore a due anni. La nullità vale anche se è stipulato da un soggetto non iscritto al registro nazionale degli agenti sportivi.
Per quanto riguarda il tema dei compensi dell’agente sportivo l’articolo 8, comma 1, del decreto stabilisce che gli stessi sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo. In ogni caso il successivo comma 5 prevede che con uno o più Dpcm saranno definiti i criteri sulla determinazione dei compensi degli agenti sportivi, sentiti il Coni, il Cip e le Federazioni sportive nazionali competenti.
L’articolo 9 prevede inoltre anche la forma societaria per l’attività dell’agente sportivo, da realizzarsi tramite costituzione di una società di persone o di una società di capitali, precisando altresì le condizioni che devono sussistere per tale forma di attività.
L’Agenzia evidenzia che dalle citate disposizioni sull’esercizio dell’attività di agente sportivo emerge l’intenzione del legislatore di considerare tale figura come un professionista. Lo stesso articolo 6 della citata legge delega prevede che nell’esercizio di tale delega il Governo deve ispirarsi a principi di trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua “professione”. L’articolo 3 del decreto stabilisce che l’agente sportivo fornisce “servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”. Anche il titolo abilitativo per esercitare l’attività di agente sportivo è un vero e proprio titolo professionale.
In base a tali considerazioni, l’Agenzia evidenzia come l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, persino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
In conclusione, in mancanza di una disposizione che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, l’Agenzia ritiene in via interpretativa che tali emolumenti rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare alle ritenute alla fonte a titolo di acconto (articolo 25 Dpr n. 600/1973).
Solo nella specifica ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i relativi compensi saranno considerati reddito d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. In tale ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati quindi a ritenuta d’acconto, rilevando in tal caso, ai fini fiscali, l’elemento “commerciale” e non quello “professionale”.
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