13 Ottobre 2022
Il risarcimento da ritardata assunzione rientra nella base imponibile Irap
Le somme corrisposte dall’ente istante a un dipendente a seguito di una sentenza del Tar che ha condannato l’amministrazione a risarcire il lavoratore per ritardata assunzione in servizio, fanno parte della base imponibile Irap. Come precisato anche dall’articolo 6 comma 2 comma del Tuir, le indennità corrisposte a titolo di risarcimento di danni costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. I chiarimenti arrivano con la risposta n. 509 del 13 ottobre 2022.
L’amministrazione istante è un soggetto passivo Irap che, a seguito di una sentenza del Tar passata in giudicato, è stata condannata a versare una somma risarcitoria a un dipendente attualmente in servizio per danno da ritardata assunzione.
L’ente chiede se tali somme facciano parte della base imponibile ai fini Irap e in caso affermativo qual’è la Regione competente alla riscossione.
L’Agenzia, dopo aver fornito i principi generali dell’Irap, evidenzia che per determinare la base imponibile dell’imposta è rilevante la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente quindi se le stesse siano da considerare retribuzione. Come chiarito anche dalla circolare n. 97/1998 l’ammontare delle retribuzioni rilevanti ai fini Irap è quello che rileva ai fini previdenziali.
Inoltre, come previsto dalla norma istitutiva dell’Irap (articolo 10-bis Dlgs n. 446/1997) e chiarito dalla circolare n. 148/2000, le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, quindi vanno considerate ai fini Irap le somme percepite dal dipendente nel periodo d’imposta che siano riconducibili al rapporto di lavoro, escluse quelle che la norma toglie espressamente dal prelievo contributivo.
Per l’Agenzia nel caso in esame assume rilievo la circostanza che l’indennizzo sia stato assoggettato a tassazione Irpef dall’amministrazione, in linea con le disposizioni del citato articolo 6, comma 2, del Tuir (“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”).
Le somme in questione, quindi, sono state considerate dai giudici sostitutive del reddito di lavoro dipendente, che rappresenta la imponibile ai fini Irap e, in conclusione devono confluire nella base dell’imposta, nell’anno dell’erogazione in applicazione del principio di cassa e per lo stesso ammontare rilevante ai fini previdenziali.
Per quanto riguarda la Regione competente, l’Agenzia precisa che sarà la stessa correlata alle retribuzioni ordinariamente percepite dal dipendente. A tal fine, conclude il documento di prassi, sono utili anche le istruzioni del modello di dichiarazione Irap 2022.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 6 Novembre 2025
Corsi di lingua: no all’esenzione Iva se manca il riconoscimento pubblico
Non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’agevolazione, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente certificata in termini di qualità e di finalità educativa Non è possibile applicare il regime di esenzione Iva disciplinato dall’articolo 10 del Dpr n.
Dati e statistiche 5 Novembre 2025
Entrate tributarie erariali: i dati dei primi nove mesi 2025
Il gettito complessivo mostra un aumento contenuto delle imposte dirette, che registrano un incremento di 807 milioni di euro, e una crescita più marcata delle indirette, salite di 7.
Normativa e prassi 5 Novembre 2025
Assicurazioni, obbligo di ritenuta anche per la stabile organizzazione
Il ruolo di sostituto d’imposta per l’adempimento sulle provvigioni spetta anche ai soggetti non residenti per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, attraverso la propria sede fissa in Italia Dal 1° gennaio 2024, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n.
Attualità 4 Novembre 2025
Nuovo allarme truffa dall’Agenzia: tema, la tassazione di redditi esteri
La comunicazione ingannevole, riconoscibile da firma e timbri visibilmente contraffatti, invita a versare, nel giorno stesso, un determinato importo a titolo di ritenuta alla fonte L’Amministrazione finanziaria avverte che circolano false comunicazioni, a nome dell’Agenzia delle entrate, che chiedono la corresponsione, entro la giornata, di presunte ritenute alla fonte sui redditi e flussi finanziari esteri.