Attualità

12 Ottobre 2022

Opzioni cessioni bonus edilizi, aggiornati software e specifiche

Pubblicate oggi, 12 ottobre 2022, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo e delle specifiche tecniche per l’invio telematico delle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione delle detrazioni relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, per consentire ai contribuenti ritardatari di avvalersi della remissione in bonis, prevista dalla circolare n. 33 dello scorso 6 ottobre (vedi articolo “Cessione dei bonus edilizi, le novità dei decreti “Aiuti” e “Aiuti bis””) e ulteriormente chiarificata dalla risoluzione n. 58/E di ieri, 11 ottobre 2022 (vedi articolo “Comunicazione cessione bonus edilizi, indicazioni per la remissione in bonis”).

Come ormai avviene da tempo, indipendentemente dal sistema operativo prescelto, per eseguire l’ultimo software basta selezionare l’apposito link per accedere alla funzionalità del server web che verifica l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

In rete, sempre oggi, nella specifica sezione dell’area tematica dedicata al Superbonus tre nuove Faq che chiariscono alcuni aspetti tecnici sulla compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In un quesito si legge nel dettaglio:
In caso di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del medesimo decreto?

L’Agenzia ricorda che la norma prevede che il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da alcuni enti, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia. In sintesi, la disposizione consente, a determinate condizioni, di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato stesso.
In questo caso, la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato. Distribuire tra le varie comunicazioni la spesa complessivamente sostenuta, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso in esame, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione.
Nel dettaglio, le istruzioni sono: nel quadro A, indicare un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta; compilare coerentemente i quadri B, C (sezione II) e D, in particolare ripetendo sempre gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.

Opzioni cessioni bonus edilizi, aggiornati software e specifiche

Ultimi articoli

Attualità 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio

La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.

Attualità 24 Luglio 2026

Genitori e altri rappresentanti: come accedono alla precompilata

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni possono gestire online la dichiarazione dei propri rappresentati.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento

L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Nuovi codici tributo per Iva, Isi e imposta sugli aerotaxi

Consentono di versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero Istituiti, con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto