12 Ottobre 2022
Cessioni viaggiatori extra Ue con Iva per lo schema non conforme alle norme
Il rimborso Iva per gli acquisti dei viaggiatori extracomunitari (articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972) non può applicarsi alla peculiare ipotesi di mandato all’acquisto con rappresentanza rilasciato dal gestore di un’apposita app (mandante) in favore del viaggiatore (mandatario) cui i beni vengono contestualmente riceduti con successiva detrazione Iva sugli acquisti da parte del mandante. È il chiarimento fornito con la risoluzione n. 60 del 12 ottobre 2022 dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ricorda in via preliminare la norma secondo cui le cessioni di beni superiori a 154,94 euro Iva inclusa, effettuate nei confronti di acquirenti extracomunitari da trasportare nei bagagli personali, possono essere effettuate senza il pagamento dell’Iva (articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972). La condizione da rispettare è l’emissione della fattura e il trasporto dei beni fuori dalla Comunità entro il terzo mese dall’operazione. La fattura inoltre dovrà essere restituita al cedente con gli estremi del passaporto o altro documento similare, entro il quarto mese successivo alla stessa operazione, pena la regolarizzazione ai fini Iva della cessione
L’Agenzia fa un quadro dei principi normativi e delle normava e della prassi sul tema rappresentato dall’istante, riassunto nei seguenti punti:
- i cessionari devono essere residenti o domiciliati in Paesi extra Ue
- non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio i commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso al posto del cedente
- i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e sono escluse le prestazioni di servizi
- il valore di 154,94 euro non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi anche se sono documentate con un’unica fattura
- la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema Otello – “Online tax refund at exit: light lane optimization“, nell’attuale versione 2.0, con emissione di una fattura in formato elettronico, nella sua messa a disposizione in modalità digitale e anche nella consegna in modalità analogica
- non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati.
Alla luce del quadro delineato, l’Agenzia rileva che tali passaggi non sono presenti nell’attività ipotizzata dall’istante dove beta non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra mai neppure in possesso, né effettua il pagamento che viene demandato interamente ai viaggiatori. Il modello descritto nell’interpello, in sintesi, non può ritenersi conforme alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale comunitaria e dalla prassi che legittimano il rimborso dell’imposta.
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