Normativa e prassi

22 Settembre 2022

Con Iva il kit di benessere venduto dalla farmacia

Il servizio prestato dalla farmacia, che vende ai suoi clienti il set di autoanalisi fornito dalla sua controllante senza contratti diretti con il laboratorio che elabora i campioni ed emette i referti che la farmacia consegna poi ai pazienti, non può essere considerato “terapeutico”, e sconta l’Iva ordinaria. È quanto, in sintesi, precisa la risposta n. 466/2022 dell’Agenzia delle entrate.
La farmacia istante è una Srl che ha intenzione di sottoscrivere un contratto di servizi con la propria controllante (Spa), azienda specializzata in ricerca sviluppo tecnico e scientifico, produzione e distribuzione attraverso farmacie, di prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona.
Il contratto prevede che l’istante fornisca ai propri clienti un kit di autoanalisi finalizzato al miglioramento del benessere delle persone anche attraverso l’assunzione di appositi prodotti e l’adozione di stili di vita appropriati. Il campione ottenuto viene elaborato da un laboratorio specializzato partner della Spa, che ne rende disponibile l’esito, firmato da un medico, insieme a consigli nutrizionali, su un’apposita piattaforma. La farmacia stampa il tutto e lo consegna al cliente. In breve, l’istante fa da tramite tra cliente e laboratorio.

Le delucidazioni chieste riguardano il corretto trattamento Iva cui sottoporre la prestazione. La farmacia ritiene che il servizio rientri tra le prestazioni sanitarie esenti dall’imposta. Per cui, niente Iva sia sulla fattura emessa dal laboratorio alla farmacia che sul documento fiscale rilasciato al cliente al momento dell’incasso del corrispettivo.

Il nocciolo della questione è stabilire se effettivamente il servizio fornito dalla farmacia possa configurarsi come prestazione sanitaria non soggetta a Iva in base all’articolo 10, primo comma, n. 18) del Dpr n. 633/1972. Le conclusioni dell’Agenzia dicono di no.
L’agevolazione prevista dall’ordinamento interno trova fondamento nella normativa Ue che invita gli Stati membri a esentare da Iva le prestazioni connesse all’esercizio delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di giustizia europea ha individuato alcuni limiti e principi che circoscrivono il beneficio fiscale con le cause C-307/01 e C-212/0120 del settembre 2003. l’Agenzia si è uniformata e, a sua volta, ha fornito chiarimenti sul perimetro applicativo della disposizione con la circolare n. 4/2005.
In sostanza, secondo la Cgue, ai fini dell’esenzione, deve essere valutato quale sia lo scopo principale della prestazione medica, che deve essere quello di tutelare la salute della persona, anche ristabilendola. Se tale scopo non è riscontrabile salta anche l’agevolazione. Rientrano nell’agevolazione anche i trattamenti o gli esami di carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna patologia.
La Corte di giustizia europea, tra l’altro, ha anche affermato che non possano essere considerati trattamenti terapeutici e, quindi, non usufruiscono dell’esenzione, il servizio di monitoraggio nutrizionale contro l’obesità fornito in un centro sportivo o l’attività sportiva stessa praticata per prevenire le malattie cardiovascolari, ipotesi che presenta, in linea di principio, una finalità sanitaria, ma non necessariamente terapeutica.

Riguardo alle prestazioni fornite dalle farmacie, l’Agenzia, con la risoluzione n. 60/2017 ha chiarito che i controlli effettuati in autonomia dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili nella farmacia senza l’aiuto di un sanitario, non possiedono il requisito soggettivo per beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 10 del decreto Iva. Resta fuori dal beneficio fiscale anche il tele monitoraggio domestico.

Tornando all’interpello, dalla documentazione in possesso dell’amministrazione finanziaria, il rapporto tra l’istante e il laboratorio si esaurisce in una mera fornitura di prestazioni di servizi di diagnostica di laboratorio, senza alcun contratto diretto tra le due parti. La relazione è regolata dal contratto di collaborazione commerciale stipulato tra la controllante e il laboratorio, senza alcun rapporto di mandato con o senza rappresentanza tra laboratorio e farmacia.
In conclusione, il servizio reso dalla farmacia alla controllante, non rientra tra le prestazioni mediche e sanitarie esenti da Iva in base alle finalità della disposizione agevolativa richiamata dall’istante, perché privo del requisito oggettivo affermato dalla Corte di giustizia e, pertanto, va assoggettata ad aliquota Iva ordinaria.

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