Normativa e prassi

9 Settembre 2022

Niente Iva, anche in subappalto per la demolizione della nave

Usufruiscono del regime di non imponibilità Iva le fatture emesse da una società per la demolizione di una nave a seguito della variazione del contratto principale stipulato dal committente con un consorzio. Senza Iva anche i servizi acquistati dai subappaltatori. È quanto chiarisce la risposta n. 449 del 9 settembre 2022
La società istante, nell’ambito della variante di un contratto di appalto “Hub portuale di … affidato dall’autorità portuale a un consorzio, ha ricevuto, da quest’ultimo, l’incarico di effettuare la rimozione e la demolizione di una nave. Il consorzio ha costituito una società di scopo, che ha come unico oggetto sociale il compimento di tutte le prestazioni relative alla realizzazione del suddetto contratto.

L’istante è responsabile di tutti lavori necessari allo smaltimento del natante, comprese, quindi, le operazioni da effettuare sul fondale marino che accoglie il relitto.
Il consorzio riconoscerà alla società un compenso omnicomprensivo erogabile in base allo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Le relative fatture andranno indirizzate alla società creata ad hoc per la realizzazione del progetto.
L’istante ha intenzione di avvalersi anche dell’opera di subappaltatori e subcontraenti.
L’attività in subappalto sarà realizzata con personale e mezzi del subappaltatore. Il pagamento avverrà secondo l’avanzamento dei lavori, in regime di non imponibilità. L’istante, a sua volta, rifatturerà il servizio del subappaltatore alla società di scopo, senza Iva e senza alcun ricarico.
I subcontraenti, invece, svolgeranno singoli servizi (ad esempio di vigilanza) fatturati e pagati direttamente dall’istane, anche in questo caso, senza Iva.

Il dubbio riguarda il regime di non imponibilità a cui sottoporre le fatture emesse dai diversi operatori. L’alternativa è tra l’articolo 8-bis, comma 1, lettera e) o il successivo articolo 9, comma 1, n. 6) del decreto Iva.
In sintesi il primo prevede l’agevolazione, a determinate condizioni, per una serie di operazioni tra cui la demolizione delle navi, il secondo per i servizi prestati nei porti, autoporti e negli altri luoghi espressamente indicati.
L’istante ritiene che nel caso specifico vada applicato l’articolo 8-bis non solo alle fatture emesse dallo stesso nei confronti della società di scopo, ma anche a quelle ricevute dai propri subappaltatori e subcontraenti.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 8-bis citato assimila, tra l’altro, alle esportazioni, non imponibili ai fini Iva, anche la demolizione delle navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca. La norma esclude dalla tassazione anche i servizi necessari alla demolizione.
Il successivo articolo 9, comma 1, n. 6) riconosce il regime di non imponibilità ai “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

L’articolo 8-bis richiamato dall’istante, precisa la risposta, è applicabile soltanto alle imbarcazioni impiegate in alto mare, che hanno effettuato viaggi oltre le dodici miglia marine, in misura superiore al 70% del totale delle navigazioni. Si tratta di norma di carattere speciale e che, quindi, non può essere estesa ad altre ipotesi diverse da quelle espressamente indicate. Dalla lettura della disposizione emerge, inoltre, che ai fini dell’agevolazione, non assumono rilievo i requisiti soggettivi di chi realizza i lavori e gli schemi contrattuali stipulati per la loro esecuzione.
L’amministrazione, inoltre, ha avuto modo di chiarire con precedenti documenti di prassi, che il regime di favore è applicabile sia nei confronti del contratto principale che di quelli immediatamente derivati. Le precisazioni richiamate non fanno alcun riferimento ai soggetti che effettuano i lavori e anche se fornite per la costruzione di una nave, secondo l’Agenzia, sono estendibili anche alla sua demolizione.
In sintesi, l’articolo 8-bis è applicabile oltre che all’intervento principale anche alle fasi necessarie alla realizzazione dell’opera, anche se eseguite in subappalto da prestatori dotati di autonomia organizzativa.

L’articolo articolo 9 richiamato riguarda, invece, soltanto precisi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti (porti, aeroporti, eccetera), aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione o il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione. La norma non è quindi applicabile alla demolizione di una nave che giace sul fondale marino, perché non riconducibile a un intervento di manutenzione portuale.

Una volta ripercorsa la normativa e la prassi in materia, l’Agenzia è del parere che il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8-bis, in linea di principio, è applicabile soltanto ai servizi acquistati dall’istante dai subappaltatori, diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave.
Sono invece soggetti ad aliquota ordinaria i servizi acquisiti dai subcontraenti, perché per giungere alla realizzazione di una fase dell’operazione di rimozione/demolizione devono coordinarsi con altre prestazioni.

Usufruiscono, infine, del regime di non imponibilità, le fatture emesse dall’istante nei confronti della società di scopo in quanto derivanti dalla variante del contratto principale.

Niente Iva, anche in subappalto per la demolizione della nave

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