Normativa e prassi

10 Agosto 2022

Ribadito nel “decreto Aiuti bis” il contrasto ai rincari energetici

Articolo Contenuto 1

Bonus sociale energia elettrica e gas
Confermato anche per gli ultimi mesi dell’anno, ossia il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) nonché della compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008), già riconosciuto per il secondo trimestre dal “decreto Energia” (articolo 3, Dl 17/2022) e per il terzo dal “decreto Aiuti” (articolo 1, Dl 50/2022) ai titolari di valore Isee non superiore a 12mila euro (articolo 6, Dl 21/2022). L’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), con delibera da adottare entro il prossimo 30 settembre, dovrà rideterminare, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili (pari a complessivi 2.420 milioni di euro tra elettricità e gas), l’entità del trattamento di vantaggio, con l’obiettivo di contenere, rispetto al trimestre precedente, la variazione di spesa dei clienti agevolati.

2

Bollette del gas: tutela dei clienti vulnerabili
Dal 1° gennaio 2023, tariffe del gas naturale agevolate per i “clienti vulnerabili” (articolo 22, Dlgs 164/2000), categoria nella quale sono ora ricompresi i clienti civili: che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (articolo 1, comma 75, legge 124/2017); che hanno disabilità (articolo 3, legge 104/1992); le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; di età superiore ai 75 anni. Le forniture a tali soggetti dovranno avvenire a prezzo calmierato, stabilito e periodicamente aggiornato dall’Arera.

3

Luce e gas: stop alle modifiche unilaterali del contratto
Per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, è sospesa, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso. Lo stop riguarda anche i preavvisi già comunicati, a meno che le modifiche si siano già perfezionate.

4

Settore elettrico, oneri generali
Esteso al quarto trimestre 2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema elettrico per tutti i contribuenti, sia le utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

5

Settore del gas, Iva e oneri generali
Proseguirà per tutto l’anno l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (per il terzo trimestre, si era provveduto con l’articolo 2 del Dl 80/2022, poi abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 91/2022 e trasfuso nell’articolo 1-quater del Dl 50/2022). La tassazione agevolata, dunque, riguarderà anche le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, tenendo presente che, in caso di contabilizzazione basata su consumi stimati, l’aliquota ridotta vale pure per la differenza derivante dagli importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi.
Inoltre, per lo stesso quarto trimestre 2022, l’Arera, in riferimento agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, dovrà mantenere inalterate le aliquote in vigore nel terzo trimestre.

6

Bonus energia elettrica e gas alle imprese
Stabilita, a favore delle imprese, una nuova tornata di contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Nel dettaglio:
– alle imprese “energivore” i cui costi per kWh della componente energia elettrica – calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi – hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022 (in caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale)
– alle imprese “gasivore”, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019
– alle imprese “non energivore” dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019
– alle imprese “non gasivore” spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.
I crediti in questione: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali (250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi e 2 milioni di euro per i crediti compensabili in F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale); non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap; non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato il costo sostenuto; sono cedibili, soltanto per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate verso soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

7

Bonus carburanti in agricoltura e pesca
Esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell’Iva (articolo 18, Dl 21/2022 – vedi “Decreto Ucraina-bis – 4: bonus sui carburanti in agricoltura e pesca”).

8

Accisa e Iva su carburanti
Confermate fino al 20 settembre 2022 le misure adottate per contrastare i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, quindi, per contenere i prezzi alla pompa di benzina, gasolio e Gpl. Le aliquote di accisa sono fissate: a 478,40 euro per mille litri (benzina); 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante); 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti); zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione). Fino a quella stessa data, inoltre, al gas naturale usato per autotrazione si applica l’aliquota Iva del 5%.
Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 7 ottobre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi al 20 settembre; in caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Inoltre, per prevenire manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle accise e dell’Iva, il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà richiedere la collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e di organismi (come Istat e Camere di commercio) nonché il supporto operativo della Guardia di finanza (articolo 1-bis, commi 5 e 6, Dl 21/2022).

9

Contributi per i servizi di trasporto
Stanziati 40 milioni di euro per riconoscere un contributo in funzione dell’incremento del costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti bis”, saranno stabiliti criteri e modalità per l’attribuzione del contributo. Se l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulterà superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale.
Istituito un ulteriore fondo, con dotazione di 15 milioni di euro, per riconoscere, agli operatori economici che erogano servizi di trasporto di persone su strada resi sulla base di autorizzazione ministeriale o rilasciata dalle regioni e dagli enti locali, un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2022 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V. Un decreto ministeriale definirà le modalità attuative. Se l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulterà superiore al limite di spesa previsto, le risorse saranno ripartite in misura proporzionale.
Entrambi i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

12

Welfare aziendale
Più ampia, per il periodo d’imposta 2022, l’esenzione dei fringe benefit assegnati ai lavoratori dipendenti. Nel nuovo plafond complessivo di 600 euro che non concorre a formare il reddito vengono ora incluse, in aggiunta al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (articolo 51, comma 3, Tuir), anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

13

Imprese agricole danneggiate dalla siccità
Aiuti per le imprese agricole (comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola) danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi dallo scorso mese di maggio e sprovviste di adeguata copertura assicurativa: possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva (articolo 5, Dlgs 102/2004).
 

20

Decontribuzione per i lavoratori dipendenti
Irrobustito, per il secondo semestre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 121, legge 234/2021): lo “sconto”, già fissato allo 0,8%, è incrementato al 2%. L’agevolazione, che non è riconosciuta per i rapporti di lavoro domestico, spetta a condizione che la retribuzione imponibile non superi 2.692 euro al mese (35mila euro annui). Nessuna conseguenza sulle prestazioni pensionistiche, la cui aliquota di computo, considerata l’eccezionalità della misura, resta immutata.

21

Rivalutazione delle pensioni
Doppio intervento straordinario per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle pensioni: il conguaglio per il calcolo della perequazione (articolo 24, comma 5, legge 41/1986) per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022; per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (tredicesima inclusa), qualora il trattamento pensionistico mensile non superi complessivamente 2.692 euro, è riconosciuto in via transitoria un incremento di due punti percentuali della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2023, calcolato con le modalità stabilite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 478, legge 160/2019). Tale ultimo incremento non rileva, per l’anno in corso, ai fini del superamento dei limiti reddituali fissati per il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito.

22

Estensione indennità una tantum
Il bonus anti inflazione di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotto dal “decreto Aiuti” (articolo 31, Dl 50/2022) spetta anche a coloro che, pur percettori di reddito entro i 35mila euro, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% riconosciuto dalla legge di bilancio 2022, poiché interessati da eventi coperti integralmente da contribuzione figurativa dell’Inps (ad esempio, la maternità o la cassa integrazione). L’indennità sarà riconosciuta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata a ottobre 2022, dietro specifica dichiarazione del lavoratore in merito alla circostanza di non aver già fruito dell’una tantum e di essere stato interessato da eventi coperti solo figurativamente.
Invece, l’indennità di 200 euro per pensionati e altre categorie di soggetti (articolo 32, Dl 50/2022) sarà erogata, in via automatica, da Sport e Salute Spa anche ai collaboratori sportivi che hanno beneficiato di almeno una delle misure di sostegno previste dai provvedimenti emergenziali anti Covid (articolo 96, Dl 18/2020; articolo 98, Dl 34/2020; articolo 12, Dl 104/2020; articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, Dl 137/2020; articolo 10, commi da 10 a 15, Dl 41/2021; articolo 44, Dl 73/2021). Il bonus è esteso pure ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, ai quali sarà erogato dall’Inps a domanda.
 

23

Più risorse per l’una tantum ai lavoratori autonomi
Incrementata di 100 milioni di euro (da 500 a 600) la dotazione 2022 del fondo istituito per riconoscere un’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà fissato con decreto interministeriale (articolo 33, Dl 50/2022). Il provvedimento dovrà definire anche i criteri e le modalità per la corresponsione dell’indennità e i relativi criteri di ripartizione.

25

Bonus psicologi
Aumentate le risorse per il “bonus psicologi”, il contributo, fino a un massimo di 600 euro per persona, che il “decreto Milleproroghe”, considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica determinate dall’emergenza pandemica e dalla conseguente crisi socio-economica, ha introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021): agli iniziali 10 sono stati aggiunti altri 15 milioni di euro. La domanda di accesso può essere presentata fino al prossimo 24 ottobre attraverso il sito dell’Inps (circolare 83 del 19 luglio 2022).

27

Bonus trasporti
Più che raddoppiata (da 79 milioni di euro a 180 milioni) la dotazione, per l’anno 2022, del fondo finalizzato a riconoscere un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale (articolo 35, Dl 50/2022). Il buono, che spetta alle persone fisiche con reddito complessivo nell’anno 2021 non superiore a 35mila euro, è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, non può oltrepassare l’importo di 60 euro. È personale, non cedibile, vale per l’acquisto di un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Un decreto interministeriale dovrà fissare le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione.

28, comma 3

Bonus Tv
Innalzato a 50 euro (dai precedenti 30) il contributo per l’acquisto di un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi televisivi via satellite con i nuovi standard trasmissivi (articolo 1, comma 1039, lettera c), legge 205/2017). Il bonus è riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro ed è erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore. Per ottenerlo, occorre presentare una richiesta al negoziante, dichiarando di essere residenti in Italia, di appartenere a un nucleo familiare di fascia Isee non superiore a 20mila euro e che nessun componente del nucleo ha già fruito del contributo.

42

Contributo straordinario contro il caro bollette

Stretta sanzionatoria nei confronti delle imprese energetiche che non versano il contributo straordinario del 25% sugli extraprofitti introdotto dal “decreto Ucraina bis” (articolo 37, Dl 21/2022): niente dimezzamento della sanzione previsto per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13, comma 1, secondo periodo, Dlgs 471/1997) e nessuna possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in caso di omesso versamento, anche solo in parte, dopo il 31 agosto 2022, per quanto riguarda l’acconto scaduto lo scorso 30 giugno, e dopo il 15 dicembre 2022, per quanto riguarda il saldo con scadenza fissata per il prossimo 30 novembre. Anzi, per i versamenti omessi o effettuati dopo quelle date, la sanzione ordinaria del 30% (articolo 13, comma 1, primo periodo, Dlgs 471/1997) sarà applicata in misura doppia. Previsti, inoltre, specifici piani di intervento di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la corretta effettuazione dei relativi versamenti.

Ribadito nel “decreto Aiuti bis” il contrasto ai rincari energetici

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