Normativa e prassi

1 Agosto 2022

Trasferimento di residenza all’estero: salva l’agevolazione prima casa

Un cittadino che l’8 marzo 2020 acquista un immobile con i benefici “prima casa” nel Comune italiano in cui risiede e che in data 6 aprile 2021 provvede a trasferire la sua residenza all’estero, nel Paese in cui lavora, non perde le agevolazioni fiscali. Lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato, infatti, non comporta la decadenza dal regime di favore e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta, se l’acquirente soddisfa la condizione stabilita dalla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, secondo cui l’agevolazione spetta a condizione che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello dove lavora lo stesso acquirente o, se trasferito all’estero per lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, all’acquirente nell’atto di acquisto. I chiarimenti sono forniti con la risposta dell’Agenzia n. 399 del 1° agosto 2022.

Per quanto concerne la residenza, come chiarito anche dalla prassi (vedi circolari n. 1/1994, n. 19/1994 e n. 38/2005), ai fini dell’agevolazione “prima casa” fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell’anagrafe. Anche la Corte di cassazione ha precisato che per la determinazione della residenza il dato anagrafico prevale su quello fattuale, in linea con il principio della unicità del procedimento amministrativo che “nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza…” (Cassazione, sentenza n. 2181/2005 e ordinanza n.11274/2016).

Quindi nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa il contribuente non decade dall’agevolazione in caso di spostamento di residenza successivo.

Chiaramente il diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in esame impedisce la fruizione di analoghi benefici per un altro immobile su tutto il territorio nazionale.

Inoltre in caso di cessione degli immobili acquistati coni benefici prima dei cinque anni le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute in misura ordinaria con una sovrattassa pari al 30% oltre agli interessi di mora. Tali misure non valgono se il contribuente, entro un anno dalla vendita, procede all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

Trasferimento di residenza all’estero: salva l’agevolazione prima casa

Ultimi articoli

Attualità 10 Marzo 2026

Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico

Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.

Normativa e prassi 10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

torna all'inizio del contenuto