28 Giugno 2022
Lavoratori “impatriati” in cassa per il bis del regime agevolato
I lavoratori con i requisiti per prolungare di cinque anni, oltre ai cinque ordinari, l’applicazione del bonus “impatriati”, hanno tempo fino al 30 giugno per versare l’imposta forfetaria del 5 o del 10% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia nell’anno precedente, per perfezionare l’opzione. Stesso termine per i dipendenti che devono richiedere la proroga del beneficio al sostituto d’imposta.
In particolare l’appuntamento in cassa riguarda gli “impatriati” che hanno terminato il primo quinquennio di applicazione dello sconto d’imposta il 31 dicembre 2021.
Il comma 2-bis del decreto “Crescita” ha esteso la possibilità di usufruire per altri cinque anni del regime speciale disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, anche agli impatriati arrivati prima del 30 aprile 2019, chance circoscritta, in precedenza, ai trasferimenti effettuati dal 2020 ed estesa successivamente al periodo 30 aprile-2 luglio 2019. Possono chiedere l’extra-time i lavoratori, già iscritti all’Aire al momento del trasferimento o cittadini Ue, che hanno spostato la residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese, attraverso l’abbattimento del 50% del reddito imponibile prodotto in Italia, taglio che diventa del 90% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
La proroga di cinque anni del regime è riservata ai soggetti che al momento dell’esercizio dell’opzione hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sono diventati proprietari di almeno un’abitazione dopo il trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
La scelta per il rinnovo del periodo agevolato si perfeziona, stabilisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Enrico Maria Ruffini, del 3 marzo 2021, con il pagamento, in un’unica soluzione:
- di un importo pari al 10% del reddito agevolato prodotto nell’anno precedente in caso di almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o di acquisto di un’abitazione
- al 5% del reddito agevolato in caso di almeno tre figli minori, anche in affido preadottivo, e l’acquisto di un’abitazione.
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e utilizzando rispettivamente i codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendete prodotto in Italia nell’anno precedente.
Richiesta al datore di lavoro
I lavoratori dipendenti, entro il 30 giugno, devono, inoltre, comunicare al loro sostituto d’imposta che hanno aderito per un altro quinquennio al regime “impatriati”.
La richiesta deve contenere le informazioni definite nel provvedimento del 3 marzo sopra riportato. Oltre ai dati identificativi il contribuente deve indicare, in sintesi, quali sono i requisiti che gli consentono di estendere per un altro quinquennio la tassazione agevolata, dichiarare che prima del 30 aprile 2019 aveva già trasferito la residenza in Italia, indicare il periodo della permanenza in Italia alla data di presentazione dell’istanza, l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente e gli estremi del versamento effettuato con il modello F24.
Ricevuta la comunicazione i sostituti d’imposta torneranno ad applicare la tassazione agevolata dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
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