Attualità

24 Giugno 2022

Digital tax: entro il 30 giugno la comunicazione dei dati

Scadenza all’orizzonte per l’imposta sui servizi digitali: il termine per la comunicazione dell’ammontare dei servizi imponibili erogati nel 2021, per i quali è stato effettuato il versamento entro lo scorso 16 maggio, è, infatti, il prossimo 30 giugno. L’adempimento va assolto utilizzando il modello Dst, approvato con il provvedimento del 25 gennaio 2021, con il quale è possibile anche “prenotare” il rimborso di quanto pagato in più.

I prodromi
La digital services tax, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018), è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali, che consistono nella veicolazione di pubblicità digitale su siti e social network, nel permettere l’accesso alle piattaforme digitali e anche nella trasmissione di dati “presi” dagli utenti, realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, il tributo è dovuto, a partire dal 2021, da imprese o gruppi di imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia.
A completare la cornice normativa della giovane imposta, sono successivamente arrivate, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia e con una circolare dedicata, le indicazioni sulle modalità applicative e altre precisazioni sulla norma introduttiva (vedi articoli “Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire” e “Imposta sui servizi digitali, la circolare per gli operatori”).

L’appuntamento riguarda, quindi, questi “grandi” contribuenti, che dovranno dichiarare i ricavi conseguiti lo scorso anno per la prestazione dei descritti servizi, entro giovedì 30 giugno, direttamente se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari, o ancora, quando non residenti, attraverso la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, direttamente, se in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia o tramite un rappresentante fiscale appositamente nominato.

Riguardo ai dati da comunicare, vale la pena ricordare che i ricavi imponibili vanno assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette.
E, ancora, che vanno esclusi dalla dichiarazione i servizi digitali consistenti nella:

  • fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale
  • fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.

Ai fini della tassazione conta la localizzazione del servizio digitale, dunque, un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato in Italia se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente, utilizzando l’apposito software e seguendo le linee guida tracciate dalle specifiche tecniche dedicate. Una volta trasmessa, l’Agenzia delle entrate invierà la ricevuta di avvenuta presentazione attraverso lo stesso canale utilizzato dall’utente

Digital tax: entro il 30 giugno la comunicazione dei dati

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto