13 Giugno 2022
Dichiarazione imposta di soggiorno: nuove modalità per l’invio
Disponibile da oggi, 13 giugno, nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” del sito del dipartimento delle Finanze la versione 3/2022 delle specifiche tecniche da utilizzare per l’invio telematico del modello dichiarativo entro il prossimo 30 giugno. È quanto comunica un avviso pubblicato sul sito del Df.
A seguito della nuova versione delle specifiche tecniche il dipartimento fa presente che in contemporanea viene resa disponibile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione, utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle entrate.
Con il decreto del 29 aprile 2022 il ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche che vengono aggiornate con la versione pubblicata oggi (vedi articolo “Imposta soggiorno: il Mef approva modello, istruzioni e specifiche”).
In particolare, quest’anno si dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021 in quanto è previsto un unico invio per entrambi i periodi d’imposta entro il mese di giugno 2022. Ordinariamente la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (vedi articolo “Imposta di soggiorno, dichiarazione fino al 30 giugno per il 2020 e 2021”).
Il tributo locale, disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs n. 23/2011, può essere introdotto dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Coloro che incassano canoni per locazioni brevi e i gestori delle strutture ricettive devono riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta dai loro clienti per poi riversarla all’ente locale e devono provvedere alla presentazione della dichiarazione. A tale invio possono procedere anche altri soggetti (quali i curatori fallimentari, il rappresentante o l’erede del gestore) o un intermediario abilitato.
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