Normativa e prassi

8 Giugno 2022

Bonus wedding, svago, hotel, … via alle istanze dal 9 al 23 giugno

Con il provvedimento firmato oggi, 8 giugno 2022, dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate attua la norma contenuta nell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto “Sostegni-bis” (Dl n. 73/2021), con il quale il governo ha destinato risorse finanziarie per 60 milioni di euro al ristoro di alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza economica da Covid-19: il settore del “wedding”, quello dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie e il settore dell’Ho.Re.Ca. (hotellerierestaurantcatering).

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, ha individuato la platea dei beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi, affidando all’Agenzia delle entrate le attività di gestione delle istanze, ripartizione proporzionale dei fondi ed erogazione.

Di cosa si tratta
Il decreto interministeriale contiene in allegato tre tabelle di codici Ateco 2007 che individuano i settori economici destinatari del contributo e ripartisce tra di essi le risorse finanziarie complessive: la tabella A individua le attività del settore wedding, per il quale è stanziata una quota di fondi pari a 40 milioni di euro, la tabella B individua le attività del settore intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, con stanziamento di 10 milioni di euro, e la tabella C quelle del settore Ho.Re.Ca., con stanziamento di 10 milioni di euro.
A ciascuna delle imprese richiedenti spetta il contributo previsto per il solo settore nel quale svolgono la propria attività prevalente e, per il settore del wedding, è previsto l’ulteriore requisito di aver conseguito almeno il 30% dei ricavi dell’anno 2019 relativamente a matrimoni, feste e cerimonie.

Per le imprese dei tre settori, il danno da emergenza Covid-19 deve essersi concretizzato in una riduzione minima del 30% tra i ricavi dell’anno 2019 e quelli del 2020 e della stessa percentuale tra il risultato economico del 2019 e quello del 2020. Particolari modalità di determinazione di questi requisiti sono previste per le imprese che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2019, le quali confrontano il fatturato e i corrispettivi intercorrenti tra l’attivazione e la fine dell’anno 2019 e il corrispondente periodo del 2020, e per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare, le quali confrontano i ricavi esposti nelle dichiarazioni dei redditi presentate su modello Redditi 2019 e modello Redditi 2020.

Tutte le imprese richiedenti devono, inoltre, avere la sede legale o operativa nel territorio italiano, risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Causa di esclusione è essere destinatari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 231/2001) o trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Il modello d’istanza
Con il provvedimento, oltre alle regole operative, sono approvati il modello di domanda per la richiesta del contributo e le istruzioni per la compilazione.
Il modello contiene le usuali sezioni per la richiesta dei contributi a fondo perduto: la sezione dei dati identificativi del richiedente, nella quale il richiedente, che continua l’attività di un altro soggetto ne indica il codice fiscale, se erede di deceduto, o la partita Iva, se avente causa in operazione aziendale con confluenza; la sezione dedicata ai requisiti posseduti; le sezioni riservate all’Iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo, alla firma e all’impegno a trasmettere da parte dell’intermediario delegato e, infine, la sezione per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al rispetto e al non superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

Poiché possono accedere al contributo in questione solamente le imprese che al momento dell’istanza hanno un plafond di aiuti residuo relativo alla sezione 3.1 del Temporary Framework, importante è l’indicazione nell’istanza di tale ammontare, determinato come differenza tra il massimale previsto dalla sezione 3.1 per il settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura e settori diversi) e l’importo complessivo di tutti gli aiuti già ottenuti su tale sezione.
Al fine di non superare il massimale di aiuti previsto, il contributo riconosciuto sarà pari al minore tra l’importo determinato in fase di ripartizione dei fondi e l’importo del plafond residuo della sezione 3.1.

L’istanza accoglie anche i dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti in eccedenza rispetto ai massimali previgenti del Temporary Framework e ai relativi interessi di recupero, che il contribuente – non avendoli già riversati – intende restituire mediante sottrazione dal contributo a fondo perduto che richiede con l’istanza. Si tratta delle somme determinate, come illustrato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 27 aprile (Vedi articolo “Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli”), che disciplina l’adempimento dell’autodichiarazione generale Temporary Framework, di prossima scadenza.
In questo caso, l’Agenzia delle entrate dispone l’accredito in conto corrente del contributo riconosciuto al netto degli aiuti da restituire e interessi di recupero, che contestualmente vengono considerati riversati.

Nel caso in cui il richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, è presente il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali degli altri soggetti facenti parte dell’impresa unica, i cui aiuti di Stato ottenuti sono stati considerati.

La presentazione dell’istanza
L’istanza può essere presentata tra il 9 e il 23 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop telematico).

Anche gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni possono presentare l’istanza per conto dei loro clienti, qualora abbiano delega al cassetto fiscale o alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, o ancora abbiano acquisito specifica delega per la presentazione dell’istanza in questione.

Se il richiedente presenta un’istanza con dati errati, può sostituirla presentando una nuova istanza entro il termine del 23 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Controlli ed erogazione del contributo
Il provvedimento illustra, poi, le fasi di elaborazione automatizzata delle istanze.
Dopo l’esecuzione di controlli preliminari, viene rilasciata la ricevuta di presa in carico dell’istanza ovvero di scarto motivato.
Trascorso il termine ultimo per la trasmissione delle istanze, fissato come detto al prossimo 23 giugno, vengono eseguiti controlli più approfonditi (tra i quali la verifica dell’intestazione o cointestazione al richiedente del conto corrente di cui all’Iban indicato, mediante cooperazione con PagoPa spa), al termine dei quali l’Agenzia procede alla ripartizione dei fondi stanziati per ciascun settore e all’erogazione dei contributi.

Come previsto dal decreto interministeriale, per ciascuno dei settori la determinazione del contributo spettante avviene in tre fasi successive: dapprima il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito su tutti i beneficiari indipendentemente dalla fascia di ricavi 2019, successivamente il 20% delle risorse viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 100mila euro e, infine, il 10% delle risorse viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 300mila euro.
Qualora il contributo spettante al beneficiario, esposto al link “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, fosse di importo superiore a 150mila euro, per ottenerne l’erogazione occorrerà presentare la dichiarazione antimafia, redatta sul modello che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e da inviare via pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

Il provvedimento chiude illustrando i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornendo le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante.

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