17 Maggio 2022
Agevolazione sui premi di risultato, disco rosso ai regolamenti aziendali
Gli incentivi economici riconosciuti ai dipendenti, sulla base di una policy globale di gruppo mediante un regolamento aziendale, non rientrano nel perimetro dell’agevolazione fiscale prevista per i premi di risultato (articolo 1, commi da 182 a 189, legge di stabilità 2016), consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, in quanto si tratta di un atto unilaterale del datore di lavoro diverso dagli accordi collettivi che vedono il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.
È la conclusione a cui giunge l’Agenzia nella risposta n. 265 del 17 maggio 2022, nella quale rileva – chiamando in causa il decreto attuativo della norma (Dm 25 marzo 2016) – che il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell’incremento, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato. Inoltre, con la circolare n. 5/2018, la stessa Agenzia ha ribadito che l’intervento legislativo del 2016 in materia di premi di risultato è finalizzato ad agevolare le sole aziende, e i rispettivi dipendenti, che realizzino un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Pertanto, anche se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo, affinché il premio possa essere agevolato è necessario che l’incremento sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal gruppo.
La società istante, infatti, dichiara che la propria politica premiale è strettamente correlata alla policy globale del gruppo a cui appartiene.
Tanto premesso, dalla lettura della documentazione presentata, in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’amministrazione nota come i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento del tutto diverso dagli accordi collettivi aziendali o territoriali richiamati dal quadro normativo.
Il regolamento aziendale, infatti, è per definizione uno strumento unilaterale del datore di lavoro, che individua una serie di previsioni applicabili ad alcuni aspetti della regolazione del rapporto di lavoro. È, quindi, ispirato a una logica diversa da quella del dialogo sociale e della contrattazione collettiva, con cui invece le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che incidono sul rapporto di lavoro all’interno dell’azienda.
In mancanza delle descritte condizioni, la società non potrà applicare il regime fiscale agevolato ai premi di produttività che intende distribuire.
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