Normativa e prassi

5 Maggio 2022

Imposta soggiorno: il Mef approva modello, istruzioni e specifiche

In anteprima, sul sito del dipartimento delle Finanze, il decreto del 29 aprile 2022 firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche, il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio devono trasmettere entro il prossimo 30 giugno ai Comuni, dove è stata istituita. A breve farà la sua apparizione nella Gazzetta Ufficiale.

L’imposta in argomento, ricordiamo, è stata istituita, in prima battuta, dal Dl n. 78/2010, il quale ha introdotto un “contributo di soggiorno” a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
In seguito, il Dlgs n. 23/2011 ha previsto, in un certo senso estendendo l’entrata locale, che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei connessi servizi pubblici.

Lo stesso decreto legislativo, inoltre, ha stabilito che responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive, compresi i titolari di bed & breakfast e coloro che stipulano contratti di locazione breve “ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare” (Dl n. 50/2017), con diritto di rivalsa sui propri clienti.
E che, in linea generale, la dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Quanto alla dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata unitamente a quella riguardante il 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Imposta soggiorno: il Mef approva modello, istruzioni e specifiche

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