21 Aprile 2022
Il leasing sottintende la proprietà: via libera al “Sismabonus acquisti”
La società, che detiene un immobile ricostruito con criteri antisismici da un’impresa edilizia, sulla base di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing, la quale lo ha acquistato dall’impresa di costruzioni, e che sopporta i costi derivanti da eventi imprevedibili, può fruire del “Sismabonus acquisti”.
Lo afferma l’Agenzia, con la risposta n. 202/2022, fornita alla “locataria” che chiede di sapere se, per accedere alla disciplina agevolativa contenuta nell’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 (Sismabonus acquisti), con il termine “acquirente” si “debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che ‘acquisisce’ l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata”. A tale scopo, la società che, come detto, ha acquisito l’unità immobiliare riedificata tramite un’operazione di leasing finanziario, allega il relativo contratto.
L’Agenzia, tenendo sempre presenti gli aspetti peculiari della norma di riferimento, rileva che il contratto in questione, nel prevedere l’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, al prezzo già concordato tra l’istante e l’impresa di costruzioni che ha effettuato gli interventi agevolabili, con l’unico obiettivo di concederlo in locazione finanziaria alla società istante, è assimilabile a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene. A maggior ragione, la previsione nello stesso di porre a carico della locataria istante gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi)
Quindi, nel caso qui in esame, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare” e che la stipula dell’atto relativo al leasing finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’istante può fruire del “Sismabonus acquisti”.
In considerazione della piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, inoltre, l’Agenzia ricorda che l’ammontare della detrazione, fermo restando il limite massimo di spesa di 96mila euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra l’impresa che ha realizzato i lavori e la società di leasing.
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