11 Aprile 2022
Onlus e Ads, non c’è più tempo, entro oggi la richiesta per il 5‰
Sta per scattare lo stop alle nuove iscrizione per il 5 per mille 2022. Non si tratta più di giorni, ma di ore. Onlus e Asd devono inviare, infatti, la richiesta entro oggi, 11 aprile 2022, visto che la scadenza ordinaria del 10 aprile cadeva di domenica. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Onlus accreditate 2022, pronto l’elenco permanente”) e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale.
La domanda deve essere trasmessa, direttamente all’ente interessato o tramite intermediario, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia, per le associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle entrate, e sul sito dell’Agenzia.
La richiesta contiene anche l’autocertificazione sul possesso dei requisiti.
Entro il 20 aprile 2022 Agenzia e Coni pubblicheranno online gli elenchi provvisori di Onlus e Asd iscritte.
Da quel momento gli enti hanno tempo fino al 2 maggio per richiedere, tramite il legale rappresentante o un suo incaricato munito di formale delega, alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’ufficio del Coni territorialmente competenti, le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco. La versione definitiva degli elenchi dei sarà pubblicata entro il 10 maggio.
La partita, comunque, rimane aperta fino a settembre per i ritardatari che, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo “8115”), potranno regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2022, anche se i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta
L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.