Normativa e prassi

6 Aprile 2022

Programmi di studio “Erasmus”, niente sconto per la borsa integrativa

L’ateneo che provvede a integrare con fondi propri la borsa di studio “Erasmus+” non potrà fruire su tali importi dei benefici ai fini Irpef e Irap. A parere dell’Agenzia non è condivisibile la posizione dell’università istante secondo cui il cofinanziamento poteva essere considerato una particolare applicazione del programma “Socrates” che prevede l’esenzione Irpef per le borse studio anche con riferimento alle “somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000” (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999). È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 179 del 6 aprile 2022.

L’istante precisa che l’iniziativa è finalizzata a garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dai vincitori essendo il finanziamento comunitario insufficiente. Tali somme infatti sono calcolate sul numero dei partecipanti degli ultimi due anni, drasticamente ridotti a causa della pandemia. Per l’anno 2021/2022 invece si è verificato un aumento del numero dei partecipanti e quindi servono ulteriori mensilità per coprire il nuovo fabbisogno considerando che la sovvenzione della Commissione europea con “Erasmus+” è insufficiente.

Intende, quindi, in primo luogo finanziare con fondi propri per la mobilità dell’anno accademico in corso 2021/2022 le borse comunitarie “Erasmus +” e, inoltre, vuole erogare delle borse integrative alla borsa comunitaria “Erasmus+” sempre per la situazione eccezionale legata alla pandemia: la proroga nel 2021/2022 dell’utilizzo dei fondi messi a disposizione per il 2020/2021.

L’università chiede, quindi se le somme corrisposte fon fondi propri che vanno ad integrare la borsa di studio “Erasmus+” possano fruire del medesimo regime agevolato previsto nel programma “Socrates” (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999) a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro.
L’Agenzia ritiene, per entrambe le situazioni descritte, che non si possa applicare il richiamato articolo 6, comma 13, della legge n. 488/1999, in quanto la disposizione di favore ha un ambito applicativo delimitato che preclude un’interpretazione analogica o estensiva.
Di conseguenza le borse Erasmus+ non si possono considerare un’applicazione particolare del programma “Socrates” e l’istante non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i propri cofinanziamenti.

Programmi di studio “Erasmus”, niente sconto per la borsa integrativa

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